La disposizione vieta il conferimento del titolo di «direttore» o «direttrice» a persone diverse dai direttori degli Uffici. Ciò è dovuto al fatto che le condizioni di assunzione dei direttori degli Uffici nominati dal Consiglio federale sono vincolate alle disposizioni previste nell’articolo 26 OPers, secondo cui la cessazione della collaborazione proficua con il capo di Dipartimento costituisce motivo di disdetta ordinaria secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers. Se il titolo di «direttore» o «direttrice» fosse conferito a persone diverse dai direttori degli Uffici, queste persone beneficerebbero di condizioni di assunzione più vantaggiose poiché non sono sottoposte all’articolo 26 OPers. Non vi è alcun motivo oggettivo per cui questi direttori dovrebbero essere privilegiati, tanto più che la loro funzione è assegnata a una classe di stipendio inferiore rispetto a quella dei direttori degli Uffici e sono subordinati a questi ultimi sul piano gerarchico anche nella propria unità amministrativa. I contratti di lavoro in vigore con il titolo di «direttore» o «direttrice» di persone che non hanno diritto a tale titolo non vengono adeguati, ma in caso di rioccupazione del posto, il titolo non potrà più essere conferito al nuovo titolare del posto.