Utilizziamo lo strumento di analisi Matomo per ottimizzare il nostro sito web in base alle vostre esigenze. Il vostro comportamento sul sito web viene registrato in forma anonima. Nessun dato personale viene trasmesso o memorizzato. Se non siete d'accordo, potete impedire la raccolta dei dati da parte di Matomo e continuare a utilizzare questo sito web senza restrizioni. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nella nostra pagina legale.

Commento su OPers 3:
Titoli diplomatici e consolari

Aprire l’articolo OPers 3

Capoverso 1

Il Consiglio federale conferisce i titoli diplomatici e consolari, tra cui il titolo di ambasciatore o di ministro, per la durata della funzione esercitata oppure nell’ambito di conferenze e negoziati internazionali specifici.

Il titolo di ambasciatore è conferito principalmente ai collaboratori del DFAE che, in quanto rappresentanti straordinari e plenipotenziari, tutelano gli interessi della Confederazione all’estero. Agli altri collaboratori esterni al DFAE il titolo di ambasciatore è conferito soltanto a condizione che essi dirigano una divisione internazionale e adempiano principalmente compiti prioritari di politica estera. Si tratta ad esempio del Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali in seno alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

I criteri di conferimento temporaneo di un titolo sono stabiliti nelle direttive del 9 dicembre 2022 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze internazionali (n. 35 segg.; FF 2022 3078).

Capoverso 2

La delega della competenza vale esclusivamente per le funzioni del DFAE.

Il conferimento di un titolo in seno ad altri Dipartimenti rimane di competenza del Consiglio federale.