Capoverso 1
Il Consiglio federale conferisce i titoli diplomatici e consolari, tra cui il titolo di ambasciatore o di ministro, per la durata della funzione esercitata oppure nell’ambito di conferenze e negoziati internazionali specifici.
Il titolo di ambasciatore è conferito principalmente ai collaboratori del DFAE che, in quanto rappresentanti straordinari e plenipotenziari, tutelano gli interessi della Confederazione all’estero. Agli altri collaboratori esterni al DFAE il titolo di ambasciatore è conferito soltanto a condizione che essi dirigano una divisione internazionale e adempiano principalmente compiti prioritari di politica estera. Si tratta ad esempio del Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali in seno alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
I criteri di conferimento temporaneo di un titolo sono stabiliti nelle direttive del 9 dicembre 2022 concernenti l’invio di delegazioni a conferenze internazionali (n. 35 segg.; FF 2022 3078).
Capoverso 2
La delega della competenza vale esclusivamente per le funzioni del DFAE.
Il conferimento di un titolo in seno ad altri Dipartimenti rimane di competenza del Consiglio federale.