Il presente articolo concretizza l’articolo 19 capoversi 1–2 LPers. Non è pertanto applicabile all’indennità versata alle categorie di personale di cui all’articolo 19 capoverso 4 LPers in combinato disposto con l’articolo 78 capoverso 2 OPers.
L’articolo 31 concretizza in maniera trasparente i motivi di disdetta che non danno diritto alle prestazioni del datore di lavoro secondo l’articolo 19 capoversi 1 e 2 LPers. Viene ad esempio fatto riferimento alla risoluzione di contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato per uno dei motivi menzionati nell’articolo 10 capoverso 3 lettere a–d e f LPers oppure per un altro motivo oggettivo dovuto a una colpa dell’impiegato (lett. a). L’elencazione dei motivi oggettivi all’articolo 10 capoverso 3 non è esaustiva. Tuttavia, un motivo di disdetta non esplicitamente menzionato all’articolo 10 capoverso 3 LPers deve raggiungere una gravità paragonabile ai motivi formulati in maniera esplicita per essere considerato un motivo oggettivo. Ad esempio, anche una perdita di fiducia può essere considerata un motivo oggettivo di disdetta a se stante (purché non sia dovuta a una violazione degli obblighi o a lacune nel comportamento)1.
Esistono motivi di disdetta materiali che, pur non essendo nel singolo caso imputabili all’impiegato, secondo il diritto del personale sono tuttavia considerati come dovuti a una colpa dell’impiegato ai sensi dell’articolo 19 LPers (in merito al concetto di «imputabile all’impiegato secondo il diritto del personale» cfr. la sentenza del TAF A-5159/2017 del 18 febbraio 2019, consid. 4.2.3; sentenza del Tribunale federale 8C_36/2020 del 21 aprile 2020, consid. 7.5). I motivi di disdetta elencati al capoverso 1 non giustificano la ricerca di un’altra possibilità ragionevomente esigibile per continuare a impiegarlo né il versamento di un’indennità secondo l’articolo 19 LPers da parte del datore di lavoro (cfr. art. 78 cpv. 3 lett. c OPers). Ne è un esempio la disdetta in seguito al venir meno di una delle condizioni di assunzione stabilite nella legge o nel contratto di lavoro (motivo oggettivo secondo l’art. 10 cpv. 3 lett. f OPers). Una condizione stabilita nel contratto di lavoro è chiaramente definita sin dall’inizio e, di solito, quando viene meno ed è pronunciata una disdetta, l’impiegato non ne è sorpreso. Si intende in particolare evitare che con il venir meno di una tale condizione debba essere versata un’indennità di partenza (cfr. art. 78 cpv. 3 lett. c OPers) o il datore di lavoro sia tenuto a cercare un altro posto di lavoro ragionevolmente esigibile. La lettera b della versione previgente è stata abrogata perché il rifiuto di un altro posto o lavoro ragionevolmente esigibile è già coperto dalla lettera a (motivo di disdetta secondo l’art. 10 cpv. 3 lett. d LPers).
L’esclusione del diritto alle prestazioni del datore di lavoro sussiste sia in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in segiuto alla disdetta del contratto sia in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa per uno dei motivi elencati.
- 1 sentenza del TAF A-4744/2019 del 6 aprile 2022, consid. 9.1 e 9.4.3