Capoverso 1
I superiori devono adottare misure adeguate per lo sviluppo del personale (art. 4 cpv. 2 OPers). L’articolo 15 fornisce esempi di applicazione di misure o di obiettivi di sviluppo. L’accordo di misure di sviluppo con l’impiegato prima di un’eventuale disdetta del rapporto di lavoro rappresenta un caso speciale, poiché deve essere documentato in modo particolarmente accurato. Per questo motivo è giustificato che all’articolo 32 venga menzionato espressamente l’accordo di misure di sviluppo prima di una disdetta del rapporto di lavoro.
Se l’impiegato non adempie pienamente o non adempie i requisiti relativi alle prestazioni e al comportamento secondo l’articolo 16 capoverso 1, il superiore concorda con l’impiegato misure di sviluppo, se sono opportune per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito. Se, nonostante le misure di sviluppo concordate, l’impiegato non adempie i requisiti menzionati nella descrizione del posto e/o nel codice di comportamento, può essere avviata la procedura di disdetta del rapporto di lavoro. Tale procedura inizia di norma con un avvertimento. A tale scopo, non è necessario attendere la valutazione del personale al termine del periodo di valutazione. Le misure di sviluppo sono opportune soprattutto in caso di mancanze nelle prestazioni e nel comportamento. Un avvertimento non sempre presuppone l’adozione preventiva di misure di sviluppo. Soprattutto nel caso di eventi gravi (p. es. comportamento irrispettoso particolarmente grave), l’avvertimento può essere pronunciato anche se in precedenza non sono state concordate misure di sviluppo.
La giurisprudenza esige che il datore di lavoro pronunci un avvertimento nei confronti dell’impiegato prima di disdire il rapporto di lavoro, in particolare a causa di mancanze nelle prestazioni o nel comportamento. L’avvertimento è pertanto parte del processo di disdetta del rapporto di lavoro e deve essere disciplinato a livello normativo. All’impiegato deve essere data la possibilità di migliorare le sue prestazioni o il suo comportamento entro un termine adeguato. In caso di mancanze nelle prestazioni, è generalmente considerato adeguato un termine di tre o quattro mesi per migliorare le proprie prestazioni. In caso di gravi mancanze nel comportamento, invece, può essere richiesto un miglioramento immediato dello stesso, che va osservato entro un termine adeguato. Se le mancanze non sono colmate entro tale termine, si può presumere che sussista un motivo per disdire il rapporto di lavoro. L’avvertimento deve essere pronunciato con tempestività dopo aver rilevato le circostanze negative o averne preso atto; in caso contrario, potrebbe non sortire l’effetto desiderato.
Capoverso 2
Il diritto in materia di personale federale prevede che prima di una disdetta ordinaria sia pronunciato un avvertimento, se consente all’impiegato interessato di migliorare le prestazioni o il comportamento e se fin dall’inizio non sembra privo di possibilità di successo. Nella pratica non è pertanto opportuno rinunciare troppo rapidamente a un avvertimento. Tuttavia, in casi eccezionali ciò è possibile. Il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto ammissibile la rinuncia a un avvertimento prima della disdetta del rapporto di lavoro ad esempio nei seguenti casi:
- grave violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici da parte di una persona che ricopre una funzione di quadro;
- rapporto di fiducia irrimediabilmente compromesso a seguito di ripetute violazioni degli obblighi nonostante i richiami e gli ammonimenti;
- grave violazione del dovere di fedeltà (cessione a terzi non autorizzati, contraria agli obblighi, di una carta affidata1 per l’accesso a locali del datore di lavoro).
È possibile rinunciare a un avvertimento anche nel caso in cui il motivo della disdetta non è imputabile all’impiegato (p. es. una riorganizzazione) e quindi non avrebbe senso. L’avvertimento non è necessario nemmeno in caso di incapacità o inattitudine dell’impiegato.
Capoversi 3 e 4
Se l’impiegato, nonostante l’avvertimento, non adempie o non adempie pienamente i requisiti secondo l’articolo 16 capoverso 1, il rapporto di lavoro può essere disdetto. In alternativa può essergli attribuito un posto meno esigente. In tal caso non sussiste garanzia salariale (l’art. 52a non è applicabile).
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