L’evoluzione della piramide demografica e del mercato del lavoro come pure la capacità di lavorare di molte persone in età avanzata rendono necessario l’impiego di personale oltre l’età ordinaria di pensionamento. Lo scopo è di creare una prassi che occupi generalmente più a lungo gli impiegati più anziani, in modo da poter reagire meglio alle difficoltà che si delineano sul mercato del lavoro a seguito dell’evoluzione demografica. In futuro non sarà più possibile sostituire in modo adeguato tutte le partenze. È quindi molto importante impiegare in modo ottimale e a lungo termine le risorse disponibili e preservare le conoscenze acquisite.
Capoverso 1
Al raggiungimento dell’età AVS tutti i contratti di lavoro di durata indeterminata cessano senza disdetta (art. 10 cpv. 1 LPers). Se si intende mantenere il rapporto di lavoro oltre l’età ordinaria di pensionamento, tra le parti deve essere concluso un nuovo contratto di lavoro (di durata determinata o indeterminata). Ciò vale anche nei casi in cui il rapporto di lavoro esistente è prorogato, dal momento che al raggiungimento dell’età AVS il vecchio rapporto di lavoro cessa in ogni caso (art. 10 cpv. 2 LPers). L’articolo 52a OPers sulla garanzia salariale non è applicabile, poiché non si tratta né dell’assegnazione di una nuova funzione né dell’inquadramento della vecchia funzione in una classe inferiore di stipendio. Il citato articolo trova invece applicazione se le condizioni ivi fissate sono adempiute solo dopo l’inizio del nuovo contratto (ad es. declassamento della nuova funzione dopo la conclusione del contratto). In linea di principio, gli impiegati non hanno diritto a essere occupati oltre l’età ordinaria di pensionamento. Fanno eccezione le impiegate, che possono continuare lavorare fino al 65° anno d’età al massimo (cpv. 2).
Sebbene non lo menzioni esplicitamente, l’articolo 35 OPers deve consentire anche l’assunzione di persone che hanno compiuto 65 anni e che prima del raggiungimento dell’età AVS non avevano sottoscritto un contratto di lavoro con un’unità amministrativa ai sensi dell’articolo 1 OPers. Questo, oltre al mantenimento del rapporto di lavoro, rende possibile anche la riassunzione. Una siffatta interpretazione è compatibile con il senso e lo scopo della disposizione (cfr. considerazioni introduttive più sopra) e con l’articolo 10 capoverso 2 lettera b LPers (cfr. messaggio concernente una modifica della legge sul personale federale, FF 2011 5959).
Capoverso 2
Il capoverso 2 previgente è stato abrogato il 1° gennaio 2024 a seguito dell’aumento progressivo dell’età di riferimento a 65 anni per le impiegate. La continuazione dell’attività lucrativa fino all’aumento dell’età di riferimento a 65 anni (all’1.1.2028) per tutte le impiegate è disciplinata nell’articolo 116l OPers.
Capoverso 3
In questa disposizione si stabilisce che il rapporto di lavoro termina senza disdetta al compimento del 70° anno d’età. Si evita così che nel caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata si lavori oltre tale limite d’età.