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Commento su OPers 37:
Stipendio iniziale

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Capoverso 1

Lo stipendio iniziale viene fissato dall’autorità competente per l’assunzione ai sensi dell’articolo 2 OPers. Per la fissazione dello stipendio sono determinanti innanzitutto la formazione necessaria all’esercizio della funzione e l’esperienza nella relativa funzione. Si deve tenere conto in giusta misura della situazione sul mercato del lavoro.

Di regola gli stipendi iniziali di candidati interni ed esterni sono calcolati in maniera analoga.

Capoverso 2

Ogni anno l’UFPER mette a disposizione dei responsabili delle risorse umane dei dipartimenti e degli Uffici federali i valori indicativi di riferimento per la fissazione degli stipendi iniziali. Lo scopo è raggiungere una politica coerente in materia di stipendi iniziali nell’Amministrazione federale. È però difficile schematizzare le formazioni e le esperienze molto eterogenee delle persone da assumere. Per questo motivo i dipartimenti e gli Uffici federali dispongono di un margine discrezionale nella fissazione degli stipendi iniziali, che permette loro, fino a un certo punto, di definire una politica in questo ambito adeguata alle loro esigenze.