Affinché i collaboratori con capacità di rendimento ridotta possano essere reintegrati nel mondo del lavoro spesso necessitano di un tempo di presenza più elevato di quello previsto nella descrizione del posto per adempiere i compiti loro assegnati.
In tal caso è giustificato non rimunerare l’intero tempo di presenza. Queste disposizioni contrattuali particolari possono essere convenute già al momento dell’assunzione oppure nel corso del rapporto di lavoro. Le unità amministrative devono verificare periodicamente se sussistono ancora le condizioni per la modifica del contratto di lavoro. Se così non fosse, la modifica deve essere annullata.
L’articolo 38a è applicabile anche se gli impiegati sono già stati attivi nel quadro di un lavoro a titolo di prova e firmano un nuovo contratto di lavoro presso la stessa unità amministrativa.