Utilizziamo lo strumento di analisi Matomo per ottimizzare il nostro sito web in base alle vostre esigenze. Il vostro comportamento sul sito web viene registrato in forma anonima. Nessun dato personale viene trasmesso o memorizzato. Se non siete d'accordo, potete impedire la raccolta dei dati da parte di Matomo e continuare a utilizzare questo sito web senza restrizioni. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nella nostra pagina legale.

Commento su OPers 38a:
Stipendio in caso di capacità di rendimento ridotta

Aprire l’articolo OPers 38a

Affinché i collaboratori con capacità di rendimento ridotta possano essere reintegrati nel mondo del lavoro spesso necessitano di un tempo di presenza più elevato di quello previsto nella descrizione del posto per adempiere i compiti loro assegnati.

In tal caso è giustificato non rimunerare l’intero tempo di presenza. Queste disposizioni contrattuali particolari possono essere convenute già al momento dell’assunzione oppure nel corso del rapporto di lavoro. Le unità amministrative devono verificare periodicamente se sussistono ancora le condizioni per la modifica del contratto di lavoro. Se così non fosse, la modifica deve essere annullata.

L’articolo 38a è applicabile anche se gli impiegati sono già stati attivi nel quadro di un lavoro a titolo di prova e firmano un nuovo contratto di lavoro presso la stessa unità amministrativa.