Se alla sua assunzione lo stipendio di un collaboratore è stato fissato con eccessiva cautela o se risulta troppo basso nel confronto interno, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può adeguarlo. L’adeguamento non può superare il 10 per cento dell’obiettivo salariale della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro e può avvenire in una volta sola o a tappe.