La compensazione del rincaro decisa dal Consiglio federale aumenta lo stipendio, le indennità e gli assegni menzionati al capoverso 2. Diversamente dall’articolo 39 OPers, la compensazione del rincaro è calcolata sullo stipendio effettivo e non sull’importo massimo della classe di stipendio. Nello stesso tempo, gli importi massimi delle classi di stipendio vengono adeguati di conseguenza al rincaro. Agli impiegati che con effetto al 1° gennaio mantengono i diritti acquisiti di cui all’articolo 52a OPers non viene più versata la compensazione del rincaro. Per contro beneficiano ancora dell’evoluzione dello stipendio di cui all’articolo 39 OPers in base alla valutazione dell’anno precedente.