L’articolo 45 costituisce la base legale per il versamento di indennità per il lavoro domenicale e notturno, per il servizio di picchetto e per impieghi in modo irregolare. I dettagli sono disciplinati dal DFF.
Al capoverso 1 lettera c viene precisato che non si tratta di indennità per il lavoro a squadre ai sensi della legge sul lavoro, ma per l’impiego in modo irregolare nel quadro di piani di servizio fissi senza orario flessibile di lavoro. Una caratteristica essenziale di questa categoria di personale è costituita dagli orari di lavoro fissi all’interno di piani di servizio fissi. Questo significa che gli impiegati interessati non possono di norma beneficiare dei vantaggi legati alla flessibilità dei modelli di orario di lavoro ai sensi dell’articolo 64 capoverso 4bis. L’indennità deve essere versata soltanto nei casi in cui la flessibilità per quanto riguarda il tempo di lavoro da prestare, come prevista dai modelli di orario lavoro, non è più data. Pertanto, nella presente disposizione questa categoria di personale viene ridefinita (cfr. art. 10b cpv. 1 OPers). Anche in futuro saranno i Dipartimenti a decidere chi ha diritto a un’indennità (art. 15 cpv. 2 O-OPers).