Capoverso 1
L’indennità di funzione costituisce un indennizzo per compiti particolarmente esigenti, estranei alla descrizione del posto, e solitamente di natura transitoria. Il loro versamento richiede una valutazione corrispondente del profilo della funzione provvisorio e, per le classi di stipendio dalla 32 alla 38, anche l’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali. Poiché il contratto di lavoro non deve essere adeguato, l’indennità di funzione è lo strumento ideale per onorare l’adempimento temporaneo di compiti supplementari rispetto a quelli previsti.
Un adeguamento temporaneo del contratto di lavoro causerebbe una garanzia salariale indesiderata in caso di soppressione dei compiti supplementari indennizzati.
Capoverso 2
Di regola l’indennità di funzione viene versata in modo graduale e in importi mensili.
Per le funzioni dalla classe di stipendio 32 è inoltre necessaria l’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin).