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Commento su OPers 50:
Indennità in funzione del mercato del lavoro

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L’indennità in funzione del mercato del lavoro serve ad acquisire o a mantenere personale particolarmente qualificato o ambìto sul mercato del lavoro tramite una prestazione finanziaria complementare. I motivi per la concessione di tale indennità possono risiedere sia nelle caratteristiche individuali della persona, che la rendono uno specialista o un dirigente importante e particolarmente ricercato, sia nella sua professione o nell’appartenenza a un determinato settore professionale. Per una questione di coerenza, la concessione di tale indennità, che può ammontare fino al 20 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro ed è limitata a un periodo massimo di cinque anni, sottostà all’approvazione del DFF. Per gli impiegati di cui all’articolo 2 capoverso 1 OPers (direttori degli Uffici, capimissione ecc.) il Consiglio federale decide in merito alla concessione dell’indennità. Dalla classe di stipendio 32 è inoltre necessaria l’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin)1. La soppressione dell’indennità in funzione del mercato del lavoro compete all’autorità di cui all’articolo 2 OPers.

L’indennità in funzione del mercato del lavoro può essere versata sia al momento dell’assunzione, sia durante il rapporto di lavoro e indipendentemente dal fatto che lo stipendio possa ancora evolvere o la persona abbia già raggiunto il massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

L’indennità in funzione del mercato del lavoro è concessa per cinque anni al massimo, durante i quali deve essere verificata una volta all’anno dai dipartimenti. Deve essere soppressa se non sussistono più le condizioni per la sua concessione (art. 17 O-OPers).