Capoversi 1 e 2
Se gli assegni familiari previsti dai Cantoni sono inferiori rispetto agli importi indicati al capoverso 1, i datori di lavoro versano all’Amministrazione federale prestazioni che integrano l’assegno familiare. L’importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l’importo di cui al capoverso 1 e l’assegno familiare. Le prestazioni integrative costituiscono una mera prestazione che il datore di lavoro concede senza esservi obbligato, in virtù della legge sugli assegni familiari.
Se altre persone percepiscono già per il medesimo figlio assegni familiari secondo la LAFam, questi devono essere computati. Lo stesso vale per gli assegni che l’impiegato percepisce presso altri datori di lavoro. Per contro, non si tiene più conto delle prestazioni sovraobbligatorie del partner dell’impiegato, perché ciò comporterebbe un onere amministrativo troppo elevato.
Capoverso 2bis
Nella sentenza del 18 agosto 2014 concernente gli assegni familiari1 il Tribunale federale ha stabilito che la decisione di versare o meno un assegno familiare più elevato ai sensi della cifra 103 capoverso 2 lettera a del contratto collettivo di lavoro delle FFS si basa sul numero di figli che danno diritto ad assegni familiari nell’economia domestica o familiare del beneficiario. Questo significa che ai fini di tale decisione non è più determinante solo il numero complessivo di figli che ha diritto all’assegno, bensì anche il luogo in cui ciascuno di loro vive. Di conseguenza se i figli che hanno diritto all’assegno fanno parte di diverse comunità domestiche o familiari, è possibile che il datore di lavoro debba versare più di una volta l’assegno familiare più elevato. Poiché il tenore della pertinente disposizione determinante del contratto collettivo di lavoro delle FFS è analogo a quello dell’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza quadro LPers, la decisione del Tribunale federale si applica a tutti i datori di lavoro che sottostanno all’ordinanza quadro LPers. L’articolo 51acapoverso 2bis precisa, pertanto, la regolamentazione per gli impiegati ai sensi dell’OPers sulla base della suddetta sentenza del Tribunale federale.
Capoverso 3
Il capoverso 3 stabilisce che gli impiegati con un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Con questa disposizione si intende evitare che gli impiegati con tassi di occupazione più bassi, che in virtù della legge sugli assegni familiari già ricevono un assegno per i figli pari ad almeno 200 franchi al mese, beneficino eccessivamente di prestazioni supplementari concesse dal datore di lavoro. Tuttavia, in presenza di un caso di rigore il datore di lavoro è disposto a versare le prestazioni integrative.
Spetta al datore di lavoro (Dipartimento o presumibilmente Ufficio federale) decidere se si tratta di un caso di rigore. Il concetto di caso di rigore, ripetutamente utilizzato dalla legislazione svizzera, non è mai stato definito in modo esaustivo. Nell’accertare l’esistenza di un caso di rigore ai sensi dell’articolo 51a capoverso 3 OPers, ci si fonda pertanto sulla definizione contenuta nella legislazione sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Secondo tale legislazione si tratta di un caso di rigore se vi è una situazione di grave difficoltà finanziaria, poiché la copertura del fabbisogno vitale non è più garantita (art. 8quater OAVS; RS 831.101). Per accertare l’esistenza di un caso di rigore e quindi un’eventuale diritto alla prestazione integrativa, il datore di lavoro competente può chiedere all’impiegato di fornirgli tutti i documenti necessari (ad es. reddito mensile di ciascun membro della famiglia [conteggi del salario], spese per pasti fuori casa, spese di trasporto, spese per abiti di lavoro, attuale pigione mensile [comprese le spese di riscaldamento e le spese accessorie] o documentazione delle spese della proprietà abitativa, premi mensili della cassa malati di ciascun membro della famiglia pagati dagli assicurati stessi, obblighi di mantenimento, fatture mediche, dentista, terapie, attuale sostanza lorda [tutti i beni patrimoniali], copia dell’ultima dichiarazione d’imposta ecc.).
Capoverso 4
Le prestazioni che integrano l’assegno familiare possono essere versate al personale dell’Amministrazione federale in servizio all’estero anche se sussiste un diritto all’assegno familiare all’estero ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sugli assegni familiari (OAFami).
Capoverso 5
Questa disposizione permette agli impiegati del DFAE con figliastri e affiliati all’estero al di fuori dello spazio UE/AELS di ricevere prestazioni integrative per questi figli. Figliastri e affiliati hanno quindi gli stessi diritti dei figli di sangue degli impiegati del DFAE. I costi supplementari devono essere coperti con l’attuale budget del personale del DFAE.