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Commento su OPers 52:
Valutazione della funzione

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Capoverso 1

La valutazione della funzione avviene in base a criteri oggettivi. Le funzioni con compiti, competenze e responsabilità comparabili devono essere valutate allo stesso modo.

Capoverso 2

La decisione dell’organo di valutazione competente (v. art. 53) è definitiva e non può essere modificata dai superiori.

L’assegnazione della funzione alle classi di stipendio 32–38 necessita inoltre dell’approvazione della DelFin.

Capoverso 2bis

Le lacune esistenti nella valutazione dei nuovi profili delle funzioni e nella valutazione delle funzioni per quanto concerne i confronti trasversali e quelli delle strutture organizzative devono essere colmate grazie a un organo di coordinamento istituzionalizzato e composto di rappresentanti dei dipartimenti, incaricato di risolvere le questioni relative alla valutazione. La direzione dell’organo spetta all’UFPER in virtù dell’articolo 18 capoverso 2 OPers. L’organo predispone una piattaforma dove discutere i problemi riscontrati dai dipartimenti nella valutazione delle funzioni e formula raccomandazioni.

Capoverso 3

I criteri menzionati nella presente disposizione costituiscono la base per la valutazione della funzione.

La formazione preliminare richiesta comprende il livello di formazione e le esperienze indispensabili per l’esercizio della funzione.

L’entità dei compiti indica l’estensione e la varietà dei compiti previsti nel profilo della funzione.

L’entità delle esigenze inerenti alla funzione permette di valutare il grado di difficoltà intellettuale e fisico dei compiti attribuiti.

L’entità delle responsabilità inerenti alla funzione chiarisce le competenze legate alla funzione, la portata dell’attività nonché eventuali esigenze in materia di conduzione.

Infine, tra i rischi inerenti alla funzione rientra la responsabilità legata alla funzione per la propria sicurezza e la vita e la salute altrui.

Capoverso 4

I profili ideali delle funzioni come, ad esempio, giurista, portavoce, traduttore, esperto in finanze o specialista delle risorse umane sono definiti nel catalogo delle funzioni di riferimento e attribuiti alla corrispondente classe di stipendio. 

Se applicato correttamente, il catalogo delle funzioni di riferimento garantisce un sistema di classificazione equilibrato e coerente all’interno dell’Amministrazione federale. Esso colma la mancanza di confronti trasversali tra i dipartimenti dovuta alle competenze in materia di valutazione definite a livello decentrato.

In virtù dell’articolo 18 capoverso 2 OPers i profili ideali delle funzioni con varianti orientate alla prassi sono formulati dall’UFPER in collaborazione con i dipartimenti. Tali profili sono poi attribuiti alle rispettive classi di stipendio. In singoli casi, e soltanto con il consenso dell’UFPER, la classe di stipendio massima può essere superata.

Capoverso 5

In questa disposizione rientrano funzioni specifiche dei dipartimenti, come, ad esempio, quelle del personale di carriera del DFAE o del personale militare del DDPS. La classificazione di queste categorie di personale è disciplinata in atti normativi separati.

Capoverso 6

Derogando al valore oggettivo della funzione, gli Uffici federali possono assegnare il 2 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1–30 a una classe superiore.

Può trattarsi, ad esempio, di collaboratori che possiedono competenze o esperienze specifiche, le quali permettono loro di esercitare la funzione in modo eccellente o particolarmente efficiente, generando in tal modo un valore aggiunto per l’unità amministrativa.
Con questa classe supplementare le direzioni degli Uffici possono però anche attribuire, in modo durevole o temporaneamente, maggiore importanza a una funzione che oggettivamente non può essere assegnata a una classe superiore.

Capoverso 7bis

Se i presupposti per la classe supplementare di cui al capoverso 6 non sono più dati, essa deve essere soppressa dall’organo competente. La classe di stipendio e lo stipendio devono essere adeguati nel contratto di lavoro nel rispetto dei termini di disdetta. A tal fine è sufficiente che il datore di lavoro stabilisca che la condizione per l’ampliamento della funzione non sia più data. Non occorrono ulteriori motivazioni.

La classe supplementare soppressa non giustifica alcuna garanzia salariale.

L’inquadramento di una funzione in una classe inferiore di stipendio a seguito di una riorganizzazione costituisce un’eccezione. In questi casi la garanzia salariale si applica anche alla classe supplementare.

Capoverso 8

Gli stipendi di praticanti, apprendisti ed ex apprendisti disoccupati sono inferiori all’importo massimo della classe di stipendio 1 e sono stabiliti separatamente dal DFF. Per il resto, si applicano le disposizioni sullo stipendio minimo dell’ordinanza quadro LPers.