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Commento su OPers 52a:
Inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio

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Capoverso 1

L’articolo 52a OPers disciplina la garanzia salariale in caso di adeguamento del contratto di lavoro a seguito dell’inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio o di assegnazione di una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio. La garanzia dei diritti acquisiti è concessa soltanto se il declassamento ha luogo per motivi non riconducibili all’impiegato. Si tratta soprattutto di riorganizzazioni che determinano un declassamento senza colpa del collaboratore. Motivi riconducibili all’impiegato come una malattia (dopo la scadenza del periodo di protezione di due anni di cui all’art. 31a OPers) o prestazioni insufficienti (art. 42 cpv. 2 OPers) non comportano alcuna garanzia dei diritti acquisiti.

Il capoverso 1 disciplina la garanzia salariale per i collaboratori che al momento della modifica del contratto hanno meno di 55 anni. È quindi determinante l’età dell’impiegato al momento della modifica del contratto. Se l’impiegato interessato compie il 55° anno d’età nei due anni di garanzia salariale, la durata di tale garanzia rimane invariata.

La classe di stipendio viene adeguata nel contratto di lavoro nel rispetto dei termini di disdetta. Se lo stipendio versato precedentemente e dopo l’adeguamento del contratto supera l’importo massimo della nuova classe, durante il periodo della garanzia salariale non è accordato alcun aumento dello stipendio e quest’ultimo può eventualmente essere diminuito a seguito di un livello di valutazione 1 (art. 39 cpv. 5 OPers). Nel caso del capoverso 1 allo scadere del termine di disdetta e della garanzia salariale di due anni, lo stipendio è ridotto all’importo massimo della nuova classe di stipendio stabilita contrattualmente.

Se una funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a un impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe di stipendio inferiore, lo stipendio è, per così dire, congelato al livello della classe di stipendio precedente. Per stipendio precedente ai sensi della presente disposizione s’intende quello che corrisponde alla classe di stipendio, senza eventuali indennità. Le indennità relative all’orario di lavoro basato sulla fiducia, le indennità in funzione del mercato del lavoro o le indennità per il lavoro notturno o domenicale non sono incluse nella garanzia salariale prevista dall’articolo 52a OPers in quanto subordinate a determinate condizioni (ad es. modello di orario di lavoro, situazione del mercato del lavoro, lavoro notturno o domenicale effettivo). Anche l’indennità di residenza è esclusa dalla garanzia salariale di cui all’art. 52a OPers, in quanto il mantenimento della stessa indennità è disciplinato separatamente all’art. 105 cpv. 2 lett. c e d OPers e al numero 9 del piano sociale. D’altro canto, se un impiegato cui è assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio non può più avvalersi del modello dell’orario di lavoro basato sulla fiducia, viene soppressa del tutto anche l’indennità corrispondente. L’impiegato ha tuttavia la possibilità, in base al suo nuovo modello di orario di lavoro, di prestare nuovamente lavoro straordinario, se questo gli viene ordinato. Il lavoro straordinario può essere indennizzato fino al limite stabilito all’articolo 65 OPersnonostante la garanzia salariale.

È parimenti esclusa dalla garanzia salariale di cui all’articolo 52a OPers la garanzia del piano previdenziale secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a e b RPIC1Se, ad esempio, per motivi aziendali a una persona di 50 anni che in precedenza aveva un contratto di lavoro per una funzione nella classe di stipendio 25 viene assegnata una funzione nella classe di stipendio 23, questa persona ha un diritto allo stipendio precedente per la funzione che le è stata assegnata per due anni. Nel contratto di lavoro la classe di stipendio viene adeguata e passa da 25 a 23. Dal punto di vista del diritto in materia di previdenza, in futuro questa persona sarà assicurata nel piano standard in base alla classe di stipendio stabilita nel contratto, ovvero la 23. Di conseguenza, sullo stipendio garantito in futuro il datore di lavoro e il lavoratore pagheranno i contributi di risparmio di cui all’articolo 24 capoverso 2 lettera a (anziché b) RPIC.

Capoverso 2

In deroga al capoverso 1, la garanzia salariale per gli impiegati che hanno compiuto il 55° anno d’età è limitata a cinque anni. Questa disposizione è stata rivista ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022. Per tale categoria di personale vigeva in precedenza una garanzia salariale di durata indeterminata. In caso di inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio, gli impiegati che al momento dell’entrata in vigore dell’adeguamento avevano già compiuto il 55° anno d’età continuano a beneficiare di una garanzia salariale di durata indeterminata. Ciò vale per gli impiegati la cui funzione viene o verrà inquadrata in una classe inferiore di stipendio oppure ai quali è o sarà assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio (cfr. art. 116k OPers).

In virtù dell’articolo 26 capoverso 5, il Consiglio federale può, in ogni momento, attribuire ad alti ufficiali superiori un’altra funzione o un altro comando. Questa norma è comparabile a quella esistente per il personale trasferibile del DFAE (cfr. art. 35 O-OPers–DFAE; RS 172.220.111.343.3). Gli alti ufficiali superiori beneficiano di una garanzia dei diritti acquisiti più lunga ma sono esclusi dall’articolo 52a capoverso 2.

Capoverso 3

La riduzione dello stipendio di cui al capoverso 3 è di competenza del Consiglio federale. La disposizione si applica anche ai collaboratori che prima della nuova valutazione erano inquadrati nelle classi di stipendio 32–38, ma che non sono stati nominati dal Consiglio federale.

  • 1 regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione; piano standard fino alla classe di stipendio 23 compresa, piano per i quadri a partire dalla classe di stipendio 24; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3378/2019 del 20 aprile 2020