Capoverso 1
La supplenza di un superiore è parte del profilo della funzione e quindi rilevante per la valutazione. Se è integrale e permanente, la supplenza è rimunerata con una classe di stipendio supplementare. Le lettere a e b della presente disposizione menzionano due casi in cui la rimunerazione della supplenza non avviene automaticamente ma deve essere decisa in base al singolo caso.
È il caso in cui il supplente rimunerato con la classe supplementare si troverebbe nella stessa classe di stipendio del superiore. Una situazione di questo tipo non è esclusa, ma nella realtà dovrebbe accadere solo raramente. Le conoscenze specialistiche necessarie per l’esercizio della funzione dovrebbero essere talmente profonde e rilevanti per l’inquadramento della funzione da riuscire a compensare, insieme alla supplenza, le minori competenze e responsabilità rispetto al profilo del posto del superiore.
Il secondo caso è rappresentato dalla supplenza senza gestione del personale. La sua rimunerazione è giustificata se, a causa della complessità dei contenuti e dell’impossibilità di conferire i compiti ad altri collaboratori, è necessario confrontarsi continuamente con la materia. Ciò dovrebbe riguardare soprattutto supplenze specialistiche per i quadri superiori e di livello medio.
Capoverso 2
La cessazione della supplenza comporta una garanzia salariale di cui all’articolo 52a, purché i motivi non siano riconducibili all’impiegato.