Capoverso 1
Il capo del DFF è competente per la valutazione delle funzioni assegnate alle classi di stipendio 32–38, i Dipartimenti per quelle delle classi 1–31.
Le funzioni che, conformemente all’articolo 2 capoverso 1, devono essere nominate dal Consiglio federale sono sottoposte a un processo di valutazione e a un’eventuale approvazione da parte della DelFin prima di essere proposte al Consiglio federale.
Capoverso 2
Ai Dipartimenti è data la possibilità di delegare integralmente o parzialmente all’UFPER, quale servizio specializzato, le competenze in materia di valutazione delle funzioni assegnate alle classi di stipendio 1–31. In tal modo si creano le sinergie che consentono di migliorare la qualità della valutazione e la coerenza del sistema di classificazione degli stipendi dell’Amministrazione federale.