L’articolo 56 OPers contiene disposizioni sul diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio e definisce i periodi in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio. L’obbligo di continuare a pagare lo stipendio o il diritto allo stipendio è sempre vincolato all’esistenza di un rapporto di lavoro e decade automaticamente quando quest’ultimo cessa.
Se una persona si ammala o è vittima di un infortunio durante il periodo di prova, ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio finché sussiste il rapporto di lavoro; l’articolo 324a capoverso 1 CO non è applicabile. Durante il periodo di prova non sono tuttavia applicabili i periodi di divieto di disdetta, salvo in caso di cambiamento di posto all’interno dell’Amministrazione (art. 29 cpv. 2 OPers).
Se una persona si ammala o è vittima di un infortunio dopo la disdetta del rapporto di lavoro, in linea di principio l’obbligo di continuare a pagare lo stipendio dopo il periodo di prova persiste fino alla scadenza del termine di disdetta, purché i periodi di cui ai capoversi 1 e 2 non siano ancora decaduti. Se il datore di lavoro ha dato la disdetta, il termine di disdetta viene tuttavia sospeso durante il periodo di divieto di disdetta e riprende a decorrere alla fine di questo periodo (art. 6 cpv. 2 LPers in combinato disposto con l’art. 336c cpv. 2 CO). In questo caso sono applicabili i periodi di cui all’articolo 336c capoverso 1 lettera b CO (30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e 180 giorni dal sesto anno di servizio) e non quello di cui all’articolo 31a capoverso 1 OPers. In caso di disdetta da parte del lavoratore o di risoluzione del contratto di comune intesa, il periodo di divieto di disdetta non ha alcuna rilevanza se la malattia si verifica dopo la disdetta o dopo aver firmato l’accordo di risoluzione del rapporto di lavoro. Il termine di disdetta non viene interrotto o la fine del rapporto di lavoro stabilita nel contratto di risoluzione non viene prorogata.
Assenze per interventi medici non necessari (ad es. operazioni di chirurgia estetica) non sono considerate una malattia ai sensi dell’articolo 56 e quindi non generano alcun obbligo di continuare a pagare lo stipendio. Le assenze per malattia o infortunio durante il congedo non pagato non danno diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio, poiché durante questo periodo i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di lavoro vengono sospesi.
Capoversi 1 e 2
Il diritto allo stipendio durante la malattia o l’infortunio comprende tutti i supplementi e le componenti dello stipendio versati in modo continuo e regolare ai sensi degli articoli 39–51b OPers, la tredicesima mensilità nonché l’indennità in contanti del 6 per cento nel caso dell’orario di lavoro basato sulla fiducia (art. 64a cpv. 5 OPers), finché questo modello di orario di lavoro venga concesso o prescritto dalla legge.
I periodi in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio decorrono dal primo giorno dell’impedimento al lavoro a seguito di malattia e infortunio. I giorni di assenza vengono sommati di volta in volta a questi periodi fino al raggiungimento della durata massima di due anni. Ciò significa che i periodi in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio decorrono dal primo giorno di impedimento al lavoro e continuano a decorrere fino al raggiungimento della durata massima. Il periodo riprende a decorrere a condizione che l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi e in questo periodo sia stato assente dal lavoro a seguito di malattia o infortunio per meno di 30 giorni (art. 56a cpv. 2 OPers).
Il Periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio di cui all’articolo 56 OPers è calcolato in base ai giorni di calendario. Per il calcolo del periodo di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2 OPers sono determinanti i giorni nei quali gli impiegati non sono in grado o sono in grado solo in parte di prestare la durata del lavoro convenuta contrattualmente a causa di una malattia o di un infortunio. L’impedimento al lavoro decorre dal primo giorno lavorativo in cui l’impiegato è assente dal lavoro per malattia o infortunio. Se l’impedimento al lavoro termina di venerdì e la persona era impedita al lavoro durante tutta la settimana, il fine settimana in questione viene incluso nel periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio. Anche i giorni festivi vengono inclusi nel periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio se la persona era impedita al lavoro durante tutta la settimana. Si procede allo stesso modo se l’impedimento al lavoro dura oltre un fine settimana o i giorni festivi.
Esempi
- L’impiegato è malato dal lunedì al venerdì e riprende a lavorare il lunedì successivo. Per il calcolo del periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio vengono considerati sette giorni di calendario.
- L’impiegato è malato dal venerdì al lunedì e riprende a lavorare il martedì. Per il calcolo del periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio vengono considerati quattro giorni di calendario.
- L’impiegato è ammalato dal mercoledì al venerdì. Per il calcolo del periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio vengono considerati tre giorni di calendario.
- L’impiegato è malato il mercoledì e il giovedì prima di Pasqua e riprende a lavorare il martedì dopo Pasqua. Per il calcolo del periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio vengono considerati due giorni di calendario (due giorni lavorativi).
- L’impiegato è malato dal mercoledì prima di Pasqua al martedì dopo Pasqua. Per il calcolo del periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio vengono considerati sette giorni di calendario (tre giorni lavorativi, due giorni festivi e il fine settimana).
Se un impiegato prende vacanze quando è totalmente o parzialmente inabile al lavoro per malattia, in linea di principio è considerato «idoneo a prendere vacanze» e gli viene contabilizzato un giorno intero di vacanza indipendentemente dal grado di occupazione durante la malattia. Fanno eccezione le vacanze per scopi terapeutici riconosciuti. I giorni di vacanza presi durante la malattia non prolungano il periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio secondo l’articolo 56 capoversi 1 e 2 OPers.
La situazione è diversa se un impiegato totalmente o parzialmente inabile al lavoro per malattia intende utilizzare dei saldi attivi durante tale malattia. Anche in questo caso l’impiegato è considerato «idoneo a prendere vacanze», ma può utilizzare il saldo residuo dell’orario flessibile in funzione del grado di occupazione che definisce la sua abilità al lavoro. Tale distinzione di trattamento tra orario flessibile e giorni di vacanza risiede nel fatto che i saldi dell’orario flessibile vengono cumulati prestando servizio oltre la durata del lavoro convenuta. Pertanto, l’utilizzo di tali saldi avviene in misura proporzionale alla capacità lavorativa. Per il grado di occupazione che corrisponde all’incapacità lavorativa, si continua a indicare «malattia» come motivo dell’assenza. Anche in tal caso non viene prolungato il periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio secondo l’articolo 56 capoversi 1 e 2 OPers.
Allo scadere del periodo di cui al capoverso 1 il diritto allo stipendio corrisponde al 90 per cento dello stipendio durante 12 mesi (cfr. tuttavia l’art. 57 cpv. 2 OPers). In caso di assenza parziale per malattia gli impiegati inabili al lavoro continuano ad avere diritto al 100 per cento dello stipendio per la percentuale relativa alla capacità lavorativa; la riduzione riguarda soltanto la percentuale relativa all’incapacità lavorativa (ad es. in caso di capacità lavorativa pari al 40 % nel secondo anno di malattia lo stipendio viene ridotto al 94 %). In caso di riduzione dello stipendio, il salario assicurabile precedente resta invariato fintantoché il diritto allo stipendio secondo l’articolo 56 non si estingue (art. 88a cpv. 2 OPers). Il diritto allo stipendio è ridotto anche durante le vacanze.
In caso di malattia la riduzione dello stipendio di cui al capoverso 2 avviene anche quando una persona beneficia della garanzia salariale secondo l’articolo 52a OPers.
Solitamente verso la fine del secondo anno di malattia è necessario adeguare il contratto di lavoro alle circostanze effettive, ad esempio sciogliendo il contratto di lavoro in caso di incapacità totale al lavoro oppure riducendo il tasso di occupazione in caso di incapacità parziale al lavoro o assegnando all’impiegato un’altra funzione che corrisponda alla sua capacità di rendimento.
Se il rapporto di lavoro è mantenuto, alla cessazione del pagamento dello stipendio occorre tenere conto dei seguenti punti.
SUVA: se non percepisce più lo stipendio, l’indennità giornaliera, l’assegno familiare o altre prestazioni, la persona interessata è assicurata presso la SUVA contro gli infortuni professionali e non professionali soltanto per 31 giorni dall’ultimo pagamento dello stipendio. Tuttavia, il datore di lavoro deve informarlo circa la possibilità di stipulare un’assicurazione convenzionale.
PUBLICA: con la cessazione del pagamento dello stipendio non vengono più versati contribuiti di risparmio a PUBLICA. Secondo l’articolo 26 capoverso 3 lettera b RPIC l’obbligo del pagamento del premio di rischio (copertura assicurativa in caso di decesso e invalidità) termina con la cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto concerne i rischi di decesso e di invalidità, la persona interessata rimane assicurata presso PUBLICA per la durata di un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro conformemente all’articolo 18 capoverso 2 RPIC. Quindi il datore di lavoro continua a pagare il premio di rischio sino alla fine del rapporto di lavoro.
Assegni familiari: secondo l’articolo 57 capoverso 1 OPers gli assegni sociali, che comprendono anche l’assegno familiare e le prestazioni integrative, sono versati per intero durante la continuazione del pagamento dello stipendio secondo l’articolo 56 capoverso 2 OPers; con l’estinzione del diritto allo stipendio in caso di malattia decade però il diritto al versamento degli assegni sociali (art. 57 cpv. 1 OPers e art. 25 O-OPers).
Capoverso 4
L’autorità competente può chiedere all’impiegato di presentare in tempo utile un certificato medico, di essere eventualmente visitato da un medico di fiducia e di seguire le prescrizioni mediche. In caso d’inosservanza di questi obblighi il datore di lavoro può sospendere il pagamento dello stipendio (cfr. anche l’art. 57 cpv. 4 OPers) o disdire il rapporto di lavoro (art. 31a cpv. 4 OPers). La persona interessata deve essere tuttavia previamente informata in modo comprovabile in merito a queste conseguenze.
Se un impiegato rifiuta di farsi visitare da un medico, l’autorità competente può chiedere che l’impiegato sia visitato da un medico di fiducia.
Capoverso 6
Gli impiegati che, a causa di una malattia o di un infortunio, non possono esercitare l’attività convenuta per contratto continuano a percepire lo stipendio secondo l’articolo 56 capoversi 1 e 2 OPers. Nel quadro dei provvedimenti d’integrazione del datore di lavoro di cui all’articolo 11a OPers, spesso si cerca di reintegrare questi impiegati in un altro posto di lavoro tramite un lavoro a titolo di prova o di chiarire la loro capacità al lavoro e al guadagno. Tuttavia, gli impiegati svolgono i lavori a titolo di prova in una funzione diversa da quella convenuta per contratto e dunque non forniscono le prestazioni richieste contrattualmente. Perciò essi sono considerati ancora inabili al lavoro ai sensi dell’articolo 56 capoversi 1 e 2 OPers. Per questo motivo, il capoverso 6 precisa che la durata dell’attività prestata nel quadro di un lavoro a titolo di prova viene computata ai fini del calcolo dei periodi in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2 OPers. Durante il lavoro a titolo di prova lo stipendio è calcolato in base all’articolo 56 capoversi 1 e 2 OPers. Nel secondo anno di malattia, il datore di lavoro paga quindi sempre il 90 per cento dello stipendio convenuto per contratto, anche se l’impiegato lavora a un tasso di occupazione superiore al 90 per cento.