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Commento su OPers 56a:
Interruzione e nuova decorrenza del termine per la continuazione del pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio

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Capoverso 1

Se dopo l’inizio dell’impedimento al lavoro un impiegato riprende a lavorare temporaneamente secondo il proprio tasso d’occupazione, siano alcuni giorni, una settimana o un mese (ad es. nel quadro di un tentativo di ripresa dell’attività lavorativa o perché il medico attesta che la persona può ricominciare a lavorare secondo il proprio tasso d’occupazione), questo lasso di tempo viene aggiunto al calcolo del periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio. In tutti gli altri casi questo lasso di tempo non può essere computato, anche nel caso dei giorni in cui è prestata l’intera durata giornaliera del lavoro convenuta (ad es. quando una persona impiegata a tempo pieno con un’abilità al lavoro del 50 % svolge il proprio lavoro per 2 giorni e mezzo alla settimana).

In caso di nascita di un figlio durante l’assenza per malattia e quindi durante il periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio, questo periodo viene sospeso per la durata del congedo di maternità e viene poi prolungato di conseguenza.

Capoverso 2

In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio o a seguito del ripetersi di una malattia o di conseguenze di un infortunio (cosiddetta ricaduta) prima che sia trascorso il periodo di due anni in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio, questo periodo continua a decorrere con il relativo diritto allo stipendio. Per contro, dopo lo scadere del periodo di due anni, in linea di principio non viene più versato alcuno stipendio, purché nel frattempo l’impiegato non abbia lavorato secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi e non sia stato abile al lavoro conformemente alla descrizione del posto. Le assenze per malattia o infortunio inferiori a 30 giorni non sono prese in considerazione.

Dopo ogni assenza dovuta a un impedimento al lavoro viene stabilito un termine quadro di un anno. Durante tale periodo l’impiegato può cumulare al massimo 29 giorni di inabilità per far iniziare un nuovo periodo di due anni per la continuazione del pagamento dello stipendio. L’impiegato deve essere abile al lavoro il primo e l’ultimo giorno del termine quadro secondo il proprio tasso di occupazione stabilito contrattualmente. In caso contrario il termine quadro potrebbe essere ridotto fino a undici mesi. Se l’ultimo giorno del termine quadro l’impiegato non è abile al lavoro, il giorno successivo si procede a una nuova verifica per determinare se sono soddisfatte le condizioni per usufruire nuovamente del diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio (l’impiegato è abile al lavoro il primo e l’ultimo giorno del termine quadro di un anno e ha cumulato al massimo 29 giorni di inabilità al lavoro entro il termine quadro). Questa procedura viene ripetuta ogni giorno fino al momento in cui vengono soddisfatte le condizioni che fanno sorgere un nuovo diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio.

Un’assenza registrata il 29 febbraio è presa in considerazione nel quadro della verifica relativa al diritto a un nuovo termine per la continuazione del pagamento dello stipendio.

Capoverso 3

Affinché gli impiegati interessati non si trovino immediatamente in difficoltà finanziarie al decadere del diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio secondo l’articolo 56 capoversi 1 e 2 OPers, in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio oppure della ricomparsa di una malattia o delle conseguenze di un infortunio, per un determinato periodo il datore di lavoro versa ancora lo stipendio ridotto al 90 per cento anche se l’impiegato nel frattempo non ha lavorato secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi (cpv. 2). A seconda dell’anzianità di servizio, si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio ridotto per 90 o 180 giorni, sempreché un caso di rigore non proroghi la continuazione del pagamento dello stipendio. Si tratta di un diritto una tantum che non si rinnova ogni anno.

Allo scadere del periodo di due anni, ovvero del periodo in cui ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio, in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio oppure della ricomparsa di una malattia o di conseguenze di un infortunio, l’impiegato che si trova nel settimo anno di servizio ha diritto, ad esempio, al 90 per cento dello stipendio per 180 giorni. I giorni in cui l’impiegato presenta un’incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio sono sommati fino al raggiungimento dei 180 giorni. In seguito, in caso di malattia o infortunio, l’impiegato non riceve più lo stipendio, a meno che facendo valere un caso di rigore l’ufficio decida di prorogare questo termine fino a un massimo di 12 mesi oppure nel frattempo all’impiegato sia stato nuovamente riconosciuto il diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio per un periodo di due anni (art. 56a cpv. 2).

Nelle stesse circostanze, l’impiegato che si trova nel quinto anno di servizio ha diritto al 90 per cento dello stipendio per 90 giorni. I giorni in cui l’impiegato presenta un’incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio sono sommati. Se al termine del sesto anno di servizio non ha ancora esaurito i 90 giorni previsti, il periodo complessivo a cui ha diritto in virtù dell’articolo 56a capoverso 3 è esteso automaticamente a 180 giorni, tenendo conto dei giorni già fruiti.

Per valutare se si è in presenza di un caso di rigore, si considera innanzitutto la situazione finanziaria dell’impiegato interessato. Se, ad esempio, un’impiegata inquadrata in una classe di stipendio bassa che alleva da sola i propri figli si ammala (ricaduta o nuova malattia), si tratta di un caso di rigore. Lo stesso vale per una persona impiegata che è inquadrata in una classe di stipendio bassa o media e ha diversi figli ancora in formazione. In questo caso deve essere considerato anche il reddito del partner.

Capoverso 4

Analogamente all’articolo 31a capoverso 3 OPers, in occasione di un cambiamento di posto di lavoro all’interno dell’Amministrazione federale, i periodi in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio non riprendono a decorrere, purché si tratti di un provvedimento d’integrazione (cfr. spiegazioni ad art. 31a cpv. 3). Se dopo due anni che lavora con una capacità di rendimento ridotta a causa di una malattia, all’impiegato viene offerto nella stessa unità amministrativa, nel quadro di un programma di reintegrazione o per impedire un’imminente disdetta, un posto conciliabile con il suo stato di salute e che comporta un nuovo contratto di lavoro (eventualmente a un tasso di occupazione ridotto), il periodo in cui si ha diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio secondo l’articolo 56 OPers non ricomincia a decorrere, a meno che l’impiegato abbia di nuovo lavorato ininterrottamente durante 12 mesi. Nel caso dei gruppi, ciascun membro è considerato come unità amministrativa.

Capoverso 5

Se l’assicurazione per l’invalidità riconosce una permanente incapacità parziale al lavoro nei confronti di un impiegato, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro al più presto con effetto dall’inizio del versamento della rendita d’invalidità, a condizione che alla persona sia offerto un altro lavoro ragionevolmente esigibile (disdetta causata da una modifica del contratto, art. 31a cpv. 5 OPers). In questo caso continua tuttavia a sussistere il diritto allo stipendio in caso di malattia, sulla base del medesimo stipendio, fino allo scadere dei periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2. In questo modo si garantisce che gli impiegati parzialmente invalidi con un nuovo rapporto di lavoro presso la Confederazione non siano svantaggiati sul piano salariale rispetto agli impiegati che beneficiano del diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio sulla base di un contratto di lavoro non modificato.

Capoverso 6

Il diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio perdura in ogni caso al massimo fino allo scioglimento del rapporto di lavoro. Se un contratto di lavoro di durata determinata finisce alla data stabilita, decade anche l’obbligo per il datore di lavoro di continuare a pagare lo stipendio. Allo stesso modo, con il raggiungimento dell’età AVS (art. 10 cpv. 1 LPers), decade anche il diritto allo stipendio in caso di malattia malgrado quest’ultima persista, a meno che il rapporto di lavoro non sia prolungato secondo l’articolo 35 OPers.