Capoverso 1
Secondo il disciplinamento previgente gli impiegati remunerati con lo stipendio orario non avevano diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio in caso d’impedimento al lavoro per malattia o infortunio ai sensi dell’articolo 56 OPers. In cambio essi ricevevano un supplemento pari al 2,5 per cento dello stipendio orario (art. 19 cpv. 2 O-OPers). D’un canto, questa regolamentazione era in contraddizione con l’articolo 56 OPers che non fa alcuna distinzione tra gli impiegati remunerati con lo stipendio mensile e quelli remunerati con lo stipendio orario. D’altro canto, in mancanza di un disciplinamento nella LPers si applicano a titolo sussidiario l’articolo 324a CO e la dottrina e la prassi relative a tale articolo. Secondo questa disposizione, in caso d’impedimento al lavoro in particolare per malattia o infortunio, il salario è pagato per un tempo limitato, purché il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi. Per questa ragione l’articolo 56 è applicabile anche agli impiegati remunerati con lo stipendio orario.
Poiché gli impieghi sono irregolari, come base per il calcolo del diritto allo stipendio in caso di malattia si applica lo stipendio medio percepito nei 12 mesi precedenti. Se prima dell’impedimento al lavoro l’impiegato è stato occupato per meno di 12 mesi, si applica come base lo stipendio medio percepito durante il periodo in cui è stato occupato.
Nel caso concreto si moltiplica il numero medio di ore degli ultimi 12 mesi prima dell’inizio dell’impedimento al lavoro per lo stipendio orario medio degli ultimi 12 mesi prima dell’inizio dell’impedimento al lavoro. Lo stipendio orario per il calcolo del diritto allo stipendio in caso d’impedimento al lavoro per malattia è calcolato in base all’articolo 19 O-OPers e comprende anche il supplemento sostitutivo del diritto alle vacanze e il supplemento per lavoro festivo, poiché lo stipendio è costituito da tutte le sue componenti versate in modo continuo e regolare.
Capoverso 2
Al fine di ridurre il dispendio amministrativo, per gli impiegati che hanno un orario di lavoro regolare disciplinato contrattualmente, il diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio è calcolato sulla base del loro stipendio orario in deroga al principio di cui al capoverso 1. Se, ad esempio, un impiegato con orari di lavoro regolari di 4 giorni al mese e uno stipendio orario di 30 franchi è malato per due settimane, durante questo periodo di impedimento al lavoro percepisce uno stipendio di 16,6 ore x 30 franchi (corrisponde a uno stipendio di due giorni lavorativi).