Capoverso 1
Per quanto concerne le componenti dello stipendio sottoposte alla riduzione dello stipendio si rimanda al commento all’articolo 56 capoversi 1 e 2.
Durante la continuazione del pagamento dello stipendio giusto l’articolo 56 OPers gli assegni sociali vengono invece versati per intero. Si ritengono assegni sociali ai sensi della presente disposizione gli assegni familiari, le prestazioni che integrano l’assegno familiare, l’indennità di residenza e l’indennità di soggiorno all’estero (art. 25 O-OPers).
I contributi ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia non sono considerati né assegni sociali né stipendio ai sensi dell’articolo 56 OPers; essi costituiscono un’indennità per spese e non sono dunque sottoposti alla riduzione dello stipendio nella misura in cui vengono versati ancora durante il secondo anno di malattia a una persona con una parziale incapacità lavorativa (cfr. al riguardo l’art. 75c cpv. 2 lett. b OPers).
Capoverso 2
Quando il lavoro deve essere sospeso a causa di un infortunio professionale o di una malattia professionale equiparabile a tale infortunio, la riduzione dello stipendio non si applica durante il periodo di cui all’articolo 56 capoverso 2. Alla scadenza di tale periodo il diritto allo stipendio decade anche in questi casi per la parte relativa all’incapacità al lavoro (art. 56 cpv. 8 OPers). In seguito, occorre tuttavia esaminare eventuali prestazioni ai sensi dell’articolo 63 OPers.
Capoverso 3
Se l’impiegato ha causato una malattia o un infortunio intenzionalmente o per negligenza grave oppure si è esposto consapevolmente a un pericolo eccezionale o ha affrontato un’impresa rischiosa, il diritto allo stipendio è ridotto o soppresso.
Vi è un’impresa rischiosa (atto temerario) se la persona si espone a un pericolo particolarmente grave senza prendere o poter prendere le precauzioni per limitare il rischio a proporzioni ragionevoli. Sono considerate imprese rischiose che provocano una riduzione o una soppressione dello stipendio ad esempio il base jumping, il downhill biking, le gare con motoscafi, lo speedflying, il riverboogie e le immersioni a profondità superiori a 40 metri. Al riguardo l’Amministrazione federale si basa sull’elenco concernente gli sport e le attività pericolose elaborato e aggiornato dalla SUVA.
Capoverso 4
Se l’impiegato, senza valido motivo, si rifiuta del tutto o in parte di collaborare ai provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 11a OPers, a seconda della gravità della violazione dell’obbligo, dopo il relativo preavviso il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso. I provvedimenti d’integrazione possono essere segnatamente prescrizioni mediche, misure della Consulenza sociale del personale CSPers nel quadro di un Case Management o ancora istruzioni del datore di lavoro nell’ambito di reintegrazioni. Potrebbe essere anche una misura temporanea.