Capoverso 1
Il datore di lavoro, al momento dell’accaduto e fino a concorrenza dell’ammontare delle prestazioni che versa, surroga l’impiegato e i suoi superstiti nei riguardi di terzi che sono responsabili della malattia, dell’infortunio, dell’invalidità o del decesso di tale impiegato (art. 30 cpv. 1 LPers). Questa disposizione costituisce la base legale dell’articolo 58 OPers ed è compatibile con l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), secondo cui le indennità giornaliere e le prestazioni analoghe spettano al datore di lavoro nella misura in cui egli continua a versare un salario all’assicurato. Conformemente all’articolo 30 capoverso 1 LPers, il diritto di credito diretto dell’impiegato nei confronti delle assicurazioni sociali passa al datore di lavoro nella misura dello stipendio versato. Secondo l’articolo 85bis capoverso 1 dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI; RS 831.201), il datore di lavoro diventa quindi per legge titolare di un credito diretto nei confronti delle assicurazioni sociali anche in caso di eventuali versamenti retroattivi delle assicurazioni sociali.
L’obbligo di continuare a pagare lo stipendio ai sensi dell’articolo 56 OPers sorge subito dopo l’inizio della malattia o del verificarsi dell’infortunio e non viene differito, indipendentemente dal momento in cui un’assicurazione sociale inizia a versare le prestazioni, dalla loro durata e dal loro importo. A determinate circostanze, comunque, le prestazioni delle assicurazioni sociali vengono versate parallelamente allo stipendio in caso di malattia. Conformemente all’articolo 58 OPers, queste prestazioni sono computate sui pagamenti dello stipendio in caso di malattia versati all’impiegato fino a quel momento ma al più tardi fino alla sua uscita dall’Amministrazione federale. La parte delle prestazioni delle assicurazioni sociali che supera i pagamenti previsti all’articolo 56 OPers, rimane all’impiegato fatte salve le compensazioni tra gli istituti di sicurezza sociale (art. 24 O-OPers).
Contrariamente alle prestazioni della SUVA e dell’assicurazione militare, il legislatore limita ulteriormente le possibilità del datore di lavoro di computare le prestazioni AI. Le rendite e le indennità giornaliere dell’AI, comprese le prestazioni complementari o gli assegni per grandi invalidi, sono computate sullo stipendio in caso di malattia solo nella misura in cui superano lo stipendio al quale l’impiegato aveva diritto prima della riduzione conformemente all’articolo 56 capoverso 1 (intero stipendio). In altre parole, non appena all’impiegato vengono versate prestazioni AI nel secondo anno di malattia, il datore di lavoro riduce lo stipendio al 90 per cento in virtù dell’articolo 56 capoverso 2 OPers, senza però poter computare questa riduzione sulle prestazioni AI. Le prestazioni AI rimangono dunque all’impiegato nella misura della riduzione dello stipendio in caso di malattia. Inoltre, il datore di lavoro può computare soltanto le prestazioni AI dell’impiegato e la rendita completiva per i figli che ne derivano (rendita complementare), ma non le rendite AI che i figli o il coniuge percepiscono a causa della loro invalidità.
Hanno diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI) gli assicurati cui un danno alla salute impedisce in parte o del tutto l’esercizio dell’attività lucrativa o lo svolgimento delle mansioni consuete (ad es. gestione dell’economia domestica, accudimento di bambini). Per le persone senza attività lucrativa (ad es. persone che si occupano dell’economia domestica) l’invalidità è calcolata in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. Per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale, in relazione all’attività lavorativa l’invalidità è calcolata analogamente a quella degli assicurati occupati a tempo parziale. Per quel che concerne le eventuali mansioni consuete, l’invalidità è calcolata in analogia alle persone senza attività lucrativa. Se la persona svolge mansioni consuete, bisogna dunque definire, oltre alla percentuale dell’attività lucrativa, anche quella delle mansioni consuete e calcolare il grado d’invalidità secondo le limitazioni insorte in ciascuno dei due ambiti (opuscolo informativo 4.04 AVS+AI «Rendite d’invalidità dell’AI», stato 1.1.2022).
Il datore di lavoro può computare le prestazioni delle assicurazioni sociali soltanto sulle prestazioni versate in caso di malattia secondo l’articolo 56 OPers, al massimo nella misura dello stipendio versato per lo stesso periodo in caso di malattia. Il computo dipende dal fatto che la prestazione delle assicurazioni sociali venga versata per un’incapacità lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro esistente. Se, ad esempio, a seguito di un’invalidità parziale (decisione dell’AI) si adegua un rapporto di lavoro riducendo il tasso di occupazione dell’impiegato in funzione della sua capacità lavorativa e se per l’impiegato è presentata presso PUBLICA (art. 52 cpv. 2 RPIC) una domanda affinché percepisca una rendita AI corrispondente alla riduzione del suo tasso di occupazione, a partire dalla modifica del contratto di lavoro decade qualunque possibilità di computare sullo stipendio percepito in caso di malattia le prestazioni delle assicurazioni sociali versate sulla parte ridotta del tasso di occupazione.
Come mostrano i diversi esempi – non esaustivi – riportati qui di seguito, occorre verificare separatamente per ogni singolo caso in che misura la rendita AI possa effettivamente essere computata sullo stipendio percepito in caso di malattia. Nonostante non venga ripetuto in tutti gli esempi, occorre tenere presente che le rendite e le indennità giornaliere dell’AI non possono essere computate sulla riduzione dello stipendio in caso di malattia che viene eseguita nel secondo anno in cui lo stipendio continua a essere pagato (art. 56 cpv. 2 OPers). Va inoltre osservato che in caso di risoluzione o modifica del contratto a seguito di una decisione dell’AI, per la persona interessata occorre presentare presso PUBLICA una domanda affinché essa percepisca una rendita AI. Il tasso di occupazione indicato nella decisione dell’AI serve alla stessa AI per determinare l’entità della rendita AI (grado di invalidità inferiore al 40 %: nessuna rendita AI; grado di invalidità tra il 40 e il 49 %: un quarto di rendita; grado di invalidità tra il 50 e il 59 %: mezza rendita; grado di invalidità tra il 60 e il 69 %: tre quarti di rendita; grado di invalidità superiore al 70 %: rendita intera), ma di per sé non fornisce alcuna informazione sulla possibilità di computare la rendita sullo stipendio percepito in caso di malattia. Il grado di invalidità può però servire a stabilire un’eventuale capacità lavorativa residua dell’impiegato. Un grado di invalidità inferiore al 100 per cento (ad es. 80 % con rendita intera) non significa necessariamente che la persona presenta una capacità lavorativa del 20 per cento. Infatti, il rimanente 20 per cento può riferirsi alla capacità dell’impiegato di svolgere le mansioni consuete che non riguardano l’attività lucrativa. Tuttavia, se sussiste effettivamente, la capacità lavorativa residua non dà all’impiegato il diritto di mantenere il suo impiego nella misura decisa dall’AI. Il mantenimento dell’impiego dipende dalle circostanze aziendali concrete e, spesso, è particolarmente difficile se la capacità lavorativa residua è bassa.
Esempio 1
Un collaboratore con un tasso di occupazione del 100 per cento percepisce retroattivamente un’intera rendita AI.
Il datore di lavoro può computare l’intera rendita AI. Il rapporto di lavoro è sciolto in considerazione dei termini di cui all’articolo 31a capoverso 5 OPers.
Esempio 2
Un collaboratore con un tasso di occupazione del 50 per cento percepisce da tempo una mezza rendita AI. La sua malattia, che già gli dà diritto a una rendita AI, peggiora e fa insorgere un’incapacità al lavoro. Nel processo di Case Management l’AI aumenta la rendita dell’impiegato a tre quarti (grado di invalidità del 60 %).
Il datore di lavoro non può computare sullo stipendio la mezza rendita AI, poiché il collaboratore ha soddisfatto le condizioni contrattuali con un tasso di occupazione del 50 per cento. La mezza rendita AI è quindi versata per il periodo in cui non è stipulato un contratto di lavoro.
La rendita AI è aumentata a tre quarti di rendita per malattia. Durante la procedura AI che determina l’aumento della rendita il collaboratore è malato e il datore di lavoro continua a pagargli lo stipendio in caso di malattia. Per questo periodo il datore di lavoro può computare la differenza tra la mezza rendita e i tre quarti di rendita AI sullo stipendio in caso di malattia.
Se dagli accertamenti effettuati dall’ufficio AI emerge che la capacità lavorativa residua del collaboratore è del 40 per cento, nel limite del possibile il suo tasso di occupazione può essere ridotto di conseguenza. Dopo la riduzione del tasso di occupazione e una volta cessata la continuazione del pagamento dello stipendio secondo l’articolo 56a capoverso 5 OPers, la rendita AI non può più essere computata.
Esempio 3
Un collaboratore con un tasso di occupazione del 40 per cento ha ora diritto a una mezza rendita AI (grado di invalidità del 50 %).
Il datore di lavoro chiarisce presso l’ufficio AI in che misura la rendita AI impedisce l’esercizio dell’attività lucrativa o lo svolgimento delle mansioni consuete (ad es. gestione dell’economia domestica, accudimento di bambini ecc.). Se la mezza rendita AI riguarda (soprattutto) limitazioni nell’esercizio dell’attività lucrativa, la rendita può essere computata al massimo fino all’ammontare dello stipendio a cui l’impiegato aveva diritto prima della riduzione. Il rapporto di lavoro è sciolto in considerazione dei termini di cui all’articolo 31acapoverso 5 OPers.
Esempio 4
Un collaboratore con un tasso di occupazione del 50 per cento ha ora diritto a un’intera rendita AI (grado di invalidità del 70 %).
Nel caso di un tasso di occupazione del 50 per cento, il datore di lavoro può computare sullo stipendio in caso di malattia solo la metà dell’intera rendita AI. Esso chiarisce presso l’ufficio AI in che misura la limitazione dovuta all’invalidità riguarda l’esercizio dell’attività lucrativa o lo svolgimento delle mansioni consuete. Se dagli accertamenti effettuati emerge in ciascun ambito una limitazione rispettivamente del 50 e del 20 per cento, il rapporto di lavoro è sciolto in considerazione dei termini di cui all’articolo 31a capoverso 1 OPers.
Il godimento ulteriore dello stipendio secondo l’articolo 62 OPers non costituisce uno stipendio in caso di malattia ai sensi dell’articolo 56 OPers e non può dunque essere oggetto del computo di cui all’articolo 58 OPers. Se in caso di decesso di un impiegato in base all’articolo 62 OPers è concesso ai superstiti il godimento ulteriore dello stipendio, dal giorno del decesso tale prestazione del datore di lavoro non può essere in alcun modo computata sulle prestazioni delle assicurazioni sociali, anche se le assicurazioni sociali sospendono le proprie prestazioni relative al mese del decesso non il giorno del decesso, bensì alla fine del mese in questione.