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Commento su OPers 59:
Servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile

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Capoverso 1

L’Amministrazione federale versa agli impiegati lo stipendio integrale durante il servizio obbligatorio militare e servizio di protezione civile svizzero e per tutta la durata del servizio civile. Gli apprendisti dell’Amministrazione federale non sottostanno alla LPers e di conseguenza neanche all’OPers, bensì al CO e alla legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10). Il diritto allo stipendio durante il servizio militare, il servizio di protezione civile e il servizio civile non è pertanto retto dall’articolo 59 OPers. Agli apprendisti dell’Amministrazione federale è versato l’intero stipendio per un periodo di quattro settimane all’anno e il 90 per cento dello stipendio a partire dalla quinta settimana.

Per la definizione dei servizi obbligatori svizzeri l’Amministrazione federale si orienta al promemoria della SECO sulla protezione del rapporto di lavoro in caso di servizio militare e di protezione civile oppure di servizio civile (stato 1.1.2020). Secondo il promemoria, per servizio militare obbligatorio svizzero s’intendono tutti i servizi, ai quali possono essere chiamate le persone obbligate a prestare servizio secondo la legge militare (LM; RS 510.10) e le sue disposizioni esecutive, in particolare i servizi di istruzione di base e di perfezionamento della truppa, compresi i servizi delle donne. Quale servizio svizzero obbligatorio di protezione occorre considerare le prestazioni dei militi della protezione civile secondo la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1). Infine, rientrano nel servizio civile obbligatorio i servizi prestati ai sensi della legge sul servizio civile (LSC; RS 824.0).

Secondo gli articoli 59 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e l’articolo 3 LM, le donne svizzere possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare. La Costituzione federale conferisce loro quindi questo diritto. L’ingerenza nei diritti costituzionali deve essere sempre giustificata da un interesse pubblico preponderante. Il fatto che una donna che presta servizio militare faccia troppe assenze non sarebbe sufficiente per ritenere che lo stesso sia equiparabile a un interesse preponderante. La problematica si pone infatti anche nel caso degli uomini svizzeri che prestano servizio militare. Pertanto, svantaggiare le donne che si annunciano volontariamente per il servizio militare costituirebbe una violazione della legge sulla parità dei sessi. Se un’impiegata della Confederazione si annuncia per il servizio militare contro la volontà del datore di lavoro e se in seguito a ciò viene licenziata, si tratterebbe senz’altro di un caso di disdetta abusiva che dà diritto alla reintegrazione dell’impiegata (art. 34c cpv. 1 lett. b LPers in combinato disposto con l’art. 336 cpv. 1 lett. b CO: disdetta abusiva perché il destinatario esercita un diritto costituzionale).

Se l’annuncio per il servizio militare è stato accolto dalle autorità competenti, l’impiegata della Confederazione deve partecipare al reclutamento (art. 9 cpv. 1 LM). Se al reclutamento è dichiarata idonea al servizio militare, è soggetta all’obbligo di prestare servizio militare analogamente agli uomini dichiarati idonei al servizio. Il servizio non è quindi più considerato volontario. Il servizio militare prestato dall’impiegata nell’ambito dell’articolo 12 LM è considerato servizio militare obbligatorio ai sensi dell’articolo 59 OPers. Per quanto riguarda il congedo e la continuazione del pagamento dello stipendio durante il servizio, l’impiegata è equiparata ai suoi colleghi di sesso maschile soggetti all’obbligo di prestare servizio militare.

L’elenco dei servizi che in virtù dell’articolo 59 OPers motivano il diritto allo stipendio è esaustivo. La partecipazione ai corsi federali e cantonali di monitore di Gioventù e Sport non costituisce un’assenza per la quale il datore di lavoro è tenuto a versare lo stipendio in base all’articolo 59 OPers. Lo stesso vale per l’obbligo di servizio nei pompieri. Questi casi vanno trattati nell’ambito della concessione di congedi pagati (art. 40 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c O-OPers). Se viene concesso un congedo pagato, in base alle disposizioni che seguono è in linea di massima giustificato che le indennità per perdita di guadagno (IPG) spettino al datore di lavoro. Per quanto riguarda l’obbligo di servizio nei pompieri bisogna inoltre osservare le pertinenti regolamentazioni cantonali o comunali.

Le indennità IPG durante il servizio militare, il servizio di protezione civile o il servizio civile spettano al datore di lavoro nella misura in cui egli continua a versare il salario all’assicurato nonostante il diritto a indennità IPG (art. 1 della legge sulle indennità di perdita di guadagno1 in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 2 LPGA). Eventuali importi eccedenti devono essere versati direttamente all’impiegato (direttiva dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali concernente le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, stato 1.1.2022; n. marg. 6031).

Gli impiegati a tempo parziale non hanno però automaticamente diritto al versamento delle indennità IPG per i giorni in cui non lavorano. Dapprima occorre infatti determinare la base di calcolo dell’indennità IPG.

L’indennità degli impiegati è calcolata sulla base dell’ultimo salario indicativo percepito prima dell’entrata in servizio, convertito in reddito proveniente da un’attività lucrativa secondo l’articolo 5 LAVS (direttiva, op. cit., n. marg. 5008; art. 4 OIPG). L’indennità giornaliera di base durante i suddetti servizi ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio (art. 10 cpv. 1 LIPG). Questa base si applica anche agli impiegati a tempo parziale (direttiva, op. cit., n. marg. 5016). Il reddito lavorativo medio determinante conseguito prima del servizio è calcolato dividendo per 30 il salario percepito durante l’ultimo mese civile prima dell’entrata in servizio (direttive n. marg. 5018). L’indennità per gli impiegati a tempo parziale retribuiti su base mensile è quindi calcolata in base al numero di giorni retribuiti al mese e non al numero di giorni di lavoro effettivamente prestati. Gli impiegati a tempo parziale della Confederazione retribuiti su base mensile ricevono uno stipendio ripartito su tutti i giorni del mese; non sono remunerati soltanto per i giorni effettivamente prestati. Per gli impiegati a tempo parziale non ha pertanto alcuna rilevanza in quale giorno viene prestato servizio militare e se si tratta di un giorno di lavoro o meno.

Esempio numerico (tasso di occupazione del 60 %; tre giorni di lavoro settimanali): 

  • 1 LIPG; RS 834.1
Stipendio al 100 % Fr. 10 000 al mese
Stipendio al 60 % Fr. 6000 al mese
Stipendio giornaliero Fr. 6000: 30 giorni Fr. 200
Indennità IPG al mese 80 % di fr. 6000 Fr. 4800
Indennità IPG al giorno Fr. 4800: 30 giorni Fr. 160

Se l’impiegato a tempo parziale presta servizio per 2 settimane (14 giorni), durante questo periodo il datore di lavoro versa l’intero stipendio di 2800 franchi (14 x fr. 200).

L’indennità IPG versata al datore di lavoro durante tale periodo ammonta a 2240 franchi (14 x fr. 160), di cui egli non deve versare alcun importo all’impiegato, nonostante il servizio sia stato prestato durante i giorni di libero, poiché le tariffe giornaliere sono state calcolate sullo stipendio ridotto pari al 60 per cento. Il datore di lavoro non ha dunque ricevuto alcun importo aggiuntivo ai sensi delle direttive (n. marg. 6031).

Capoverso 2

Il datore di lavoro è tenuto a ridurre lo stipendio se è percepito un supplemento di soldo. La riduzione può tuttavia essere effettuata nella misura in cui lo stipendio dell’impiegato non sia inferiore all’80 per cento.

Capoverso 3

Per la durata dell’istruzione di base per il servizio militare, il servizio di protezione civile e il servizio civile (ad es. scuola reclute) il datore di lavoro può chiedere all’impiegato la restituzione della parte di stipendio che supera l’importo delle indennità per perdita di guadagno. Ciò è possibile soltanto se l’impiegato lascia la Confederazione prima dello scadere di un periodo d’impiego di quattro anni. Affinché alla loro partenza gli impiegati non si trovino inaspettatamente a dover restituire un importo ingente, è opportuno avvisare per tempo le persone interessate. Se un impiegato non concorda con tale restituzione, può esigere una decisione impugnabile.

Capoverso 4

Sono considerati servizi volontari i servizi che non sono obbligatori ai sensi del capoverso 1. Durante simili servizi non sussiste alcun diritto allo stipendio. Il datore di lavoro può però versare volontariamente lo stipendio al massimo durante dieci giorni lavorativi all’anno. Il legislatore non ha stabilito criteri per decidere quando lo stipendio può essere versato. Tuttavia, ciò non dispensa il datore di lavoro dalla responsabilità di osservare i principi costituzionali della proporzionalità, dell’uguaglianza giuridica e del trattamento senza arbitrio degli impiegati. Se durante il servizio volontario viene versato lo stipendio, l’indennità IPG spetta al datore di lavoro.