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Commento su OPers 60:
Congedo di maternità

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Capoversi 1 e 2

L’articolo 9 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza quadro LPers (RS 172.220.11) disciplina per tutti i datori di lavoro che applicano la LPers il congedo minimo di cui un’impiegata può beneficiare alla nascita di un figlio. Per quanto concerne la durata, tale congedo si fonda sulla legge sulle indennità di perdita di guadagno (art. 16c e 16d LIPG). L’Amministrazione federale in quanto datore di lavoro accorda alle proprie impiegate un congedo di maternità pagato di quattro mesi. Il congedo inizia il giorno della nascita del figlio, anche se quest’ultimo deve rimanere ancora all’ospedale per un certo periodo. Se la madre si ammala durante il congedo di maternità, esso non viene né sospeso né prolungato.

In caso di ospedalizzazione del neonato si applicano per analogia le disposizioni della LIPG. L’articolo 16ccapoverso 3 LIPG prevede che la madre abbia il diritto di prolungare la durata del versamento dell’indennità di maternità di 56 giorni al massimo se:

immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e

la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un’attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.

L’articolo 329f capoverso 2 CO prevede che, in simili casi, il congedo di maternità sia prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità. Se le condizioni di cui all’articolo 16c capoverso 3 LIPG sono adempiute, il congedo di maternità è prolungato in misura analoga anche nel diritto del personale e raggiunge complessivamente una durata massima di 154 giorni.

Esempio:

Nascita l’11.7.24: 4 mesi di congedo di maternità fino al 10.11.2024 (123 giorni)

Ospedalizzazione del neonato fino al 3.8.2024 (24 giorni): Proroga del congedo di maternità fino al 4.12.2024

Il congedo di maternità, inclusa la proroga, dura fino al 4 dicembre 2024 (147 giorni).

La mutazione nel sistema è la seguente:

  • MU 11.07.24 – 10.11.24
  • ubU 11.11.24 – 04.12.24 (con l’80 % dello stipendio, senza tener conto della riduzione delle vacanze)

Due settimane del congedo di maternità possono essere prese prima del parto (cpv. 2). Queste due settimane corrispondono alla differenza tra i 98 giorni del diritto all’indennità di maternità conformemente alla LIPG e i quattro mesi di congedo di maternità secondo l’articolo 60 OPers.

Durante un congedo non pagato il rapporto di lavoro rimane in essere, ma per un certo periodo l’obbligo di prestazione dell’impiegata e l’obbligo di continuare a pagare lo stipendio del datore di lavoro sono sospesi. Il congedo di maternità inizia il giorno della nascita del figlio e non viene prolungato con il congedo non pagato. Se la nascita avviene durante un congedo non pagato, la dipendente può far valere l’indennità di maternità presso la cassa di compensazione competente conformemente alla LIPG, purché soddisfi le condizioni legali, ovvero era assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto e durante tale periodo ha esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi (un congedo non pagato non può essere computato nella durata minima dell’attività lucrativa). Si ha nuovamente diritto al pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro solo al termine del congedo non pagato. Se in tale momento il congedo di maternità non è ancora terminato, per il periodo rimanente la Confederazione paga alla dipendente l’intero stipendio. Durante questo periodo l’indennità di maternità IPG è versata al datore di lavoro.

Se il bambino nasce morto dopo la 23a settimana di gravidanza, l’impiegata ha comunque diritto al congedo di maternità di quattro mesi anche se le disposizioni del diritto in materia di personale non lo prevedono esplicitamente. Come menzionato in precedenza, il diritto al congedo di maternità inizia con il parto, ovvero con la nascita di un figlio. Per motivi legati alla certezza del diritto, la dottrina raccomanda di adeguare, nella legislazione sul lavoro/normativa applicabile ai rapporti di servizio, la definizione di parto a quella fornita nella legge sulle indennità di perdita di guadagno e nella pertinente ordinanza, al fine di evitare differenze tra le pretese derivanti dalla normativa che regola i rapporti di servizio e quelle derivanti dal diritto in materia di assicurazioni sociali1. Questa raccomandazione va seguita. La definizione di parto è data dall’articolo 23 OIPG, secondo cui si parla di parto/nascita se il neonato è in grado di vivere o la gravidanza è durata almeno 23 settimane. La morte del feto dopo la 23a settimana di gravidanza è quindi considerata evento che fa nascere il diritto alla maternità, sempre che siano soddisfatte anche le altre condizioni legali (cfr. ultimo paragrafo).

Capoverso 3

Il capoverso 3 disciplina l’ammontare dell’indennità durante il congedo di maternità. Durante i primi quattro mesi vengono versati l’intero stipendio e gli assegni sociali. Durante la proroga del congedo di maternità a causa dell’ospedalizzazione del neonato, viene di massima versata soltanto l’indennità di maternità in base agli articoli 16e e 16f LIPG. È tuttavia necessario continuare a garantire il rispetto dell’articolo 324bcapoverso 2 CO (norma relativamente vincolante). 

Esempio:

  • 1 Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7a ediz., n. 5 ad art. 329f CO
PeriodoCongedo di maternitàIndennità in caso di maternità
11.7.2024 – 10.11.2024 (123 giorni) 4 mesi di congedo di maternità secondo l’art. 60 cpv. 1 OPers (nel caso specifico 123 giorni) Stipendio al 100 % secondo l’art. 60 cpv. 3 OPers
11.7.24 – 10.11.24
11.11.2024 – 4.12.2024 (24 giorni) Verlängerung wegen Hospitalisierung gem. Art. 60 Abs. 1 BPV bis max. 154 Tage (vorliegend 24 Tage) Indennità in caso di maternità conformemente alla LIPG in base all’art. 60 cpv. 3 OPers (80 % dello stipendio, max. fr. 220/giorno)
11.11.24 – 4.12.24
(complessivamente l’impiegato riceve 122 giorni di IPG, ma versa lo stipendio durante un periodo di 147 giorni [123+24]).