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Commento su OPers 60a:
Modifica del tasso di occupazione dopo la nascita o l’adozione

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La presente disposizione tiene conto della necessità di numerosi genitori di avere a disposizione più tempo libero dopo la nascita o l’adozione di un figlio. La disposizione contribuisce inoltre a raggiungere uno degli obiettivi della Strategia per il personale dell’Amministrazione federale 2011–2015, ovvero la conciliabilità di lavoro e vita privata. Il diritto a una riduzione del tasso di occupazione nella medesima funzione si applica per ogni evento (nascita o adozione per i genitori; nascita per i partner registrati). Le limitazioni secondo cui il tasso di occupazione può essere ridotto del 20 per cento al massimo senza essere inferiore al 60 per cento e secondo cui il diritto alla riduzione del tasso di occupazione deve essere fatto valere entro 12 mesi dalla nascita o dall’adozione, permettono di tenere conto degli interessi del datore di lavoro. In tal modo si garantisce in particolare che le misure organizzative necessarie rimangano in un limite ragionevole. I genitori sono altresì invitati a chiedere per tempo la riduzione del tasso di occupazione, affinché il datore di lavoro possa adottare tempestivamente i provvedimenti necessari. Bisogna inoltre precisare che se un partner registrato chiede la riduzione del tasso di occupazione, anche il genitore biologico del figlio ha diritto a una riduzione.

La riduzione del tasso di occupazione comporta un adeguamento corrispondente del contratto di lavoro con effetto alla data richiesta dal genitore impiegato. Nel caso di una simile modifica del contratto i termini di disdetta non devono essere osservati.

Dopo aver ridotto una o più volte il tasso di occupazione conformemente al capoverso 1, gli impiegati hanno la possibilità di aumentarlo di nuovo una tantum nella misura delle riduzioni effettuate, tuttavia del 20 per cento al massimo. La domanda deve essere presentata nei tre anni dopo che ha preso effetto l’ultima riduzione del tasso di occupazione.

Esempio: dopo la nascita del primo figlio, A. riduce il proprio tasso di occupazione dal 100 all’80 per cento con effetto dal 1° luglio 2018. Dopo la nascita del secondo figlio, il collaboratore riduce il tasso di occupazione di un altro 20 per cento con effetto dal 1° marzo 2020, scendendo quindi al 60 per cento. Secondo la nuova disposizione, A. ha dunque la possibilità di aumentare nuovamente del 20 per cento al massimo il proprio tasso di occupazione al più tardi entro il 28 febbraio 2023.

Il termine di tre anni dà ai datori di lavoro la possibilità di effettuare sostituzioni temporanee con contratti di lavoro a tempo determinato (durata massima secondo l’art. 9 LPers: 3 anni). Se non viene presentata alcuna domanda di aumento del tasso di occupazione, il contratto di lavoro di durata determinata può essere sostituito con uno di durata indeterminata. Affinché il datore di lavoro possa adottare le misure organizzative necessarie per aumentare il tasso di occupazione della persona impiegata, prima che abbia effetto l’aumento gli viene concesso un periodo di almeno tre mesi. Analogamente al capoverso 3, per far valere l’aumento del tasso di occupazione, l’adeguamento del contratto deve avere effetto al più tardi il primo giorno successivo allo scadere del periodo di tre anni.