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Commento su OPers 60b:
Congedo di paternità e congedo del partner registrato

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Il congedo di paternità è di 20 giorni. Il termine per la fruizione del congedo di paternità è di sei mesi conformemente alla LIPG (art. 16j LIPG).

Hanno diritto al congedo di paternità conformemente all’articolo 60b OPers le seguenti persone:

  • il padre legale (in caso di dono di sperma, il padre biologico non diventa il padre legale);
  • la partner della madre legale in un’unione domestica registrata o in un matrimonio fra persone dello stesso sesso;
  • il partner del padre legale in un’unione domestica registrata o in un matrimonio fra persone dello stesso sesso.

Con la concessione di 20 giorni di congedo di paternità la Confederazione, in qualità di datore di lavoro, tiene conto del principio della conciliabilità tra famiglia e lavoro. Per questo motivo si consiglia anche alle unità amministrative di considerare positivamente le domande concernenti la proroga del congedo di paternità sotto forma di un congedo non pagato, sempreché le condizioni d’esercizio lo consentano. Se un bambino viene al mondo privo di vita, i padri hanno diritto allo stesso congedo concesso alle madri. Conformemente all’articolo 23 lettera b dell’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG), si ha diritto all’indennità in caso di maternità se la gravidanza è durata almeno 23 settimane. In virtù dell’articolo dell’OIPG, a partire da questo momento è concesso sia il congedo di maternità ai sensi dell’articolo 60 OPers sia il congedo di paternità di cui nella presente disposizione. Art. 60c Congedo di assistenza a figli con gravi problemi di salute.

Se, durante il congedo di paternità previsto, il padre si ammala e sono adempiute le condizioni esposte all’articolo 61 capoverso 2ter O-OPers, i giorni di congedo possono essere recuperati. Se gli eventi di cui all’articolo 40 capoverso 3 lettere c, d ed e O-OPers si verificano durante il congedo di paternità e ne compromettono lo scopo (sostenere la madre e instaurare la relazione padre-figlio), il padre può fruire del congedo assommando i giorni di congedo concessi per tali eventi. Rispetto al congedo di maternità si crea così una disparità di trattamento che può essere motivata come segue: il congedo di maternità deve essere fruito direttamente dopo la nascita del bambino e in un unico periodo, mentre quello di paternità può essere fruito entro un termine quadro di sei mesi dalla nascita, anche in giorni.

Il capoverso 5 disciplina in maniera esaustiva l’interruzione del termine quadro. Infortunio o malattia del padre non interrompono (prorogano) il termine quadro per la fruizione del congedo di paternità.