In caso di interruzione del lavoro per accogliere bambini in tenera età (prima del compimento del 4° anno di vita) in vista di un’adozione futura, lo stipendio è versato durante due mesi, mentre per i rapporti di lavoro di durata determinata fino alla scadenza del contratto a condizione che quest’ultimo cessi prima del termine di due mesi.
Un’equiparazione con il congedo di maternità non è appropriata. Diversamente dalla maternità, non è necessario alcun periodo di recupero dallo stress psico-fisico del parto. Inoltre, l’impegno richiesto per i figli adottivi non è paragonabile alla maternità biologica, poiché la maggior parte delle adozioni non riguarda bambini in tenera età.
Sotto il profilo giuridico, nessuna disposizione impone che il congedo sia preso immediatamente dopo l’arrivo del bambino e in un unico periodo. Il senso e lo scopo del congedo in caso di adozione è l’integrazione ottimale del bambino adottato nella nuova famiglia e la presenza ideale dei genitori adottivi in questa fase. È di importanza secondaria se questa presenza è garantita tramite vacanze o congedo oppure combinando le due possibilità.