Con la morte del lavoratore, il rapporto di lavoro si estingue per legge (art. 6 cpv. 2 LPers in combinato disposto con art. 338 cpv. 1 CO). Con la fine del rapporto di lavoro, tutti i crediti che ne derivano diventano esigibili (art. 6 cpv. 2 LPers in combinato disposto con art. 339 cpv. 1 CO). Con il decesso i diritti e le obbligazioni del defunto passano agli eredi.
L’obbligo del datore di lavoro di pagare lo stipendio cessa il giorno della morte dell’impiegato (compresa l’aliquota della tredicesima ed eventuali spese non rimborsate). In virtù dell’articolo 62 OPers è concesso ai superstiti il godimento ulteriore dello stipendio pari a un sesto dello stipendio annuale. Secondo l’interpretazione del Tribunale amministrativo federale, l’articolo 62 OPers deve essere inteso come un sostegno accordato ai superstiti che a seguito del decesso dell’impiegato subiscono una perdita finanziaria1. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale la definizione di superstiti è retta dall’articolo 338 capoverso 2 CO, secondo cui tra i superstiti rientrano il coniuge, il partner registrato o i figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali il lavoratore deceduto adempiva un obbligo di assistenza (legale). In quest’ultimo caso si può trattare di parenti prossimi, che erano assistiti in virtù di un ordine dell’autorità, ad esempio del Comune. Un semplice obbligo di assistenza morale della persona deceduta verso un parente prossimo non è sufficiente per il godimento ulteriore dello stipendio.
Il godimento ulteriore dello stipendio è un diritto dei superstiti e deve essere versato direttamente a questi ultimi. Non può quindi essere indicato come salario dell’impiegato deceduto nel suo ultimo conteggio dello stipendio né nel certificato di salario. Il pagamento del godimento ulteriore dello stipendio deve essere attestato mediante un certificato di salario separato. A tal fine viene utilizzata nella prassi, anziché un certificato di salario ordinario, un’«attestazione delle prestazioni in capitale» o un’«attestazione delle rendite» corredata dall’indicazione «godimento ulteriore dello stipendio».
Nello stipendio annuale secondo l’articolo 62 capoverso 1 OPers sono contenuti tutti gli elementi versati in modo regolare e continuo, ad esempio l’indennità di residenza come pure l’indennità per il lavoro domenicale, notturno e a squadre. L’indennità del 6 per cento per l’orario di lavoro basato sulla fiducia è un’indennità regolare e continuativa ed è dunque parte dello stipendio annuale.
Secondo l’articolo 10 capoverso 3 OAFami, gli assegni familiari sono versati ancora per il mese corrente e per i tre mesi successivi al decesso (ad es. mese del decesso: gennaio; gli assegni familiari sono versati fino alla fine di aprile). In qualità di datore di lavoro, l’Amministrazione federale versa le prestazioni che integrano l’assegno familiare ai sensi dell’articolo 51a OPers per lo stesso periodo di tempo (art. 10 cpv. 1 e 4 dell’ordinanza quadro LPers; RS 172.220.11).
Se il rapporto di lavoro si scioglie per decesso dell’impiegato, le vacanze non sono pagate (art. 38 cpv. 3 O-OPers).
Per quanto riguarda l’accredito di tempo al momento del decesso, occorre partire dal principio che gli eredi subentrano nella posizione giuridica dell’impiegato deceduto. Questo significa che l’accredito di tempo è versato agli erediti solo nella misura in cui anche l’impiegato avrebbe avuto diritto al relativo pagamento al momento dell’uscita: Ciò significa quanto segue:
Il saldo attivo dell’orario di lavoro flessibile fino a 50 ore rientra nell’eredità, ovvero viene pagato. Le ore che eccedono questo limite decadono senza indennità (art. 31 cpv. 2 O-OPers). Il lavoro aggiuntivo e le ore supplementari sono rimunerati soltanto se sono stati ordinati o successivamente riconosciuti come tali (art. 17a cpv. 2 LPers; principio). Se questo principio è soddisfatto, può essere versata un’indennità in contanti per un massimo di 150 ore all’anno (art. 65 cpv. 5 e 6 OPers). Le ore che eccedono questo limite decadono senza indennità. Nel modello dell’orario di lavoro basato sulla fiducia, i relativi giorni di compensazione ai sensi dell’articolo 64a capoverso 5 OPers sono considerati una sostituzione dell’indennità in contanti del 6 per cento. Dal momento che l’indennità in contanti del 6 per cento è pagata solo fino al giorno del decesso, anche i giorni di compensazione sono versati pro rata temporis solo fino a tale giorno. Il saldo attivo del congedo sabbatico può risultare dal fatto che l’indennità in contanti prevista dall’orario di lavoro basato sulla fiducia sia stata sostituita con l’accreditamento di ore su un conto di congedo sabbatico (art. 64a cpv. 5 OPers) o che le ore del lavoro aggiuntivo e del lavoro straordinario siano state riportate su un conto di congedo sabbatico (art. 65 cpv. 7 OPers). Il saldo attivo decade dopo cinque anni dal suo riporto sul conto sabbatico (art. 34 cpv. 4 O-OPers). Di conseguenza, in caso di decesso i saldi attivi del congedo sabbatico costituiti meno di cinque anni prima devono in linea di principio essere pagati agli eredi. Analogamente all’indennità in contanti del 6 per cento o ai giorni di compensazione, anche le ore di congedo sabbatico accreditate nell’anno del decesso in virtù del modello dell’orario di lavoro basato sulla fiducia sono pagate solo pro rata temporis. I premi di fedeltà corrisposti in contanti o accordati sotto forma di congedo pagato rappresentano per cinque anni dalla loro esigibilità una pretesa del dipendente nei confronti del datore di lavoro (art. 52 cpv. 2 O-OPers). Se non ha potuto più essere preso in seguito al decesso, il premio di fedeltà concesso sotto forma di congedo pagato non ancora decaduto deve essere pagato agli eredi.
- 1 sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5905/2014 del 29 maggio 2015