Utilizziamo lo strumento di analisi Matomo per ottimizzare il nostro sito web in base alle vostre esigenze. Il vostro comportamento sul sito web viene registrato in forma anonima. Nessun dato personale viene trasmesso o memorizzato. Se non siete d'accordo, potete impedire la raccolta dei dati da parte di Matomo e continuare a utilizzare questo sito web senza restrizioni. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nella nostra pagina legale.

Commento su OPers 64:
Tempo di lavoro

Aprire l’articolo OPers 64

Capoverso 1

Nell’ottobre 2014 i rappresentanti della Conferenza delle risorse umane (CRU) hanno convenuto una raccomandazione concernente il computo del tempo di trasferta in caso di viaggi di servizio. Di norma, per i viaggi di servizio il tempo di lavoro prestato compreso il tempo di trasferta può essere computato fino a un massimo di 1,5 volte la durata giornaliera del lavoro convenuta. Il tempo di lavoro effettivamente prestato senza il tempo di trasferta deve essere computato in ogni caso per intero, anche se supera tale valore massimo (1,5 volte la durata giornaliera del lavoro convenuta), purché siano soddisfatti i presupposti per il riconoscimento del lavoro straordinario secondo l’articolo 65 OPers. La regolamentazione si applica ai viaggi di servizio in Svizzera e all’estero. I Dipartimenti possono tuttavia derogarvi per ragioni di servizio.

Il rilevamento non corretto del tempo di lavoro e del tempo di viaggio configura una violazione dell’obbligo di fedeltà, che a seconda delle circostanze concrete (ad es. frequenza, entità, posizione gerarchica della persona interessata ecc.) lede profondamente il rapporto di fiducia e costituisce motivo per una disdetta ordinaria o immediata1.

Capoverso 2

Definizione delle condizioni che permettono di prolungare la durata settimanale del lavoro a un massimo di 45 ore [art. 17 LPers in combinato disposto con l’art. 9 della legge sul lavoro; (LL; RS 822.11). In situazioni straordinarie è possibile superare le 45 ore, purché siano adempiute le condizioni dell’articolo 12 capoverso 1 LL. I superiori sono tenuti a limitare al minimo queste deroghe. In questi casi straordinari la durata massima del lavoro non può mediamente superare le 45 ore settimanali sull’arco di un anno civile (art. 28 cpv. 5 O-OPers).

Capoversi 3 e 4

Definizione dei supplementi di tempo per il lavoro tra le ore 20 e le ore 5.

Capoverso 5

Questa disposizione costituisce la base legale che consente di derogare ai supplementi dei capoversi 3 e 4 per gli impiegati delle aziende industriali della Confederazione. L’O-OPers contiene già dal 1° gennaio 2002 una regolamentazione secondo cui le indennità per il lavoro domenicale, notturno ed effettuato nei giorni festivi sono disciplinate di massima dalla LL e sono equiparate a quelle previste per gli impiegati dell’economia privata (cfr. art. 12 cpv. 4 O-OPers). Poiché fino al 31 dicembre 2013 non si disponeva della base legale per derogare alle suddette disposizioni, per il lavoro notturno a questi impiegati venivano anche concessi i supplementi di tempo di cui ai capoversi 3 e 4.