Capoverso 1
Nel suo parere alla mozione del 20 marzo 2009 depositata dalla consigliera nazionale Brigit Wyss «Topsharing. Promovimento della responsabilità dirigenziale comune» (09.3315), il Consiglio federale ha sottolineato chiaramente che auspica il promovimento attivo di forme di lavoro che contribuiscono alla realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo. Alla luce di questo parere nel capoverso 1 viene integrata la possibilità di lavorare a tempo parziale e di condividere il posto di lavoro (compreso il «topsharing»). Questa disposizione si applica a tutti gli impiegati con un contratto di lavoro conforme all’OPers.
Capoverso 2
In linea di principio gli impiegati prestano il loro tempo di lavoro sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno o su quello basato sulla fiducia. In tal modo possono godere di maggiore flessibilità. I Dipartimenti non possono escludere questi due modelli di orario di lavoro.
Capoverso 3
Per motivi aziendali i Dipartimenti possono offrire in aggiunta il modello di orario di lavoro flessibile. Questo modello deve essere applicato in particolare laddove la flessibilità degli impiegati debba essere limitata a causa di attività che impongono orari di lavoro rigidi (ad es. dogana o personale militare, nella misura in cui non si tratti di un impiego in modo irregolare secondo piani di servizio fissi).
Capoverso 4
Se si deroga al modello di base dell’orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno, agli impiegati assegnati alle classi di stipendio 1–29 va sottoposta una convenzione (cfr. art. 64abis cpv. 4 OPers). Questo è segnatamente il caso se i Dipartimenti o le unità amministrative offrono il modello di orario flessibile con diverse varianti di durata del lavoro. In questo caso specifico il superiore può chiedere all’impiegato di prestare il suo tempo di lavoro sulla base del modello di orario flessibile, purché questo venga proposto dal Dipartimento. Per gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 18–29, il modello di lavoro basato sulla fiducia va convenuto con il superiore (art. 64b cpv. 3 OPers). La convenzione non è necessaria per gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 30 e oltre, poiché questi hanno obbligatoriamente convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia.
Capoverso 5
Il modello di orario di orario di lavoro può essere modificato prima della scadenza della durata convenuta soltanto per motivi oggettivi (ad es. restrizioni budgetarie o motivi aziendali) e nel rispetto dei termini di disdetta di cui all’articolo 30a capoverso 2 OPers. Nell’esaminare la possibilità di una modifica unilaterale del modello di orario di lavoro si dovrebbe considerare anche il criterio dell’esigibilità della modifica per l’impiegato. Sono esplicitamente escluse le modifiche a seguito di malattia o infortunio. Da un lato, la malattia e l’infortunio non sono imputabili all’impiegato; dall’altro, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, durante una malattia o un infortunio sussiste per un periodo limitato il diritto alla continuazione del pagamento dello stipendio, comprese tutte le indennità regolari e continuative1. Modificando unilateralmente il modello di orario di lavoro (ad es. passando dall’orario di lavoro basato sulla fiducia all’orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno), il datore di lavoro potrebbe eludere questa disposizione del Tribunale federale, in quanto l’indennità per l’orario di lavoro basato sulla fiducia non sarebbe più versata. Il modello di orario di lavoro potrebbe quindi essere modificato a seguito di una malattia o di un infortunio soltanto dopo la scadenza della durata convenuta per contratto (di norma un anno).