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Commento su OPers 65:
Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario

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Capoversi 1–3

Determinazione delle condizioni che consentono di ordinare e riconoscere il lavoro straordinario e il lavoro aggiuntivo. Definizione dei concetti di lavoro straordinario (per impiegati a tempo pieno) e lavoro aggiuntivo (per impiegati a tempo parziale).

I saldi attivi non approvati che figurano ancora nel sistema di rilevamento del tempo di lavoro devono essere approvati o rifiutati dal superiore gerarchico. L’impiegato deve chiedere esplicitamente che tali saldi siano approvati come lavoro aggiuntivo o lavoro straordinario. Per decidere in merito all’approvazione si osservano le regole seguenti:

  • il lavoro aggiuntivo o il lavoro straordinario sono stati ordinati dal superiore oppure il datore di lavoro era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della prestazione (ad es. a causa del carico di lavoro palesemente elevato);
  • l’onere della prova spetta all’impiegato;
  • se l’impiegato non prende l’iniziativa, le ore sono considerate non approvate.

I saldi attivi non approvati non possono essere accreditati ai conti del lavoro aggiuntivo e del lavoro straordinario né possono essere pagati.

Capoverso 3bis

Il tempo di lavoro prestato può essere riconosciuto come lavoro aggiuntivo o lavoro straordinario solo previa esplicita autorizzazione del servizio competente (art. 65 cpv. 2 e 3 OPers). In assenza di tale autorizzazione (ad es. nel caso in cui il collaboratore non abbia presentato domanda o in caso di rifiuto della domanda da parte del superiore gerarchico), le ore di lavoro rimangono nel sistema di rilevamento del tempo di lavoro come ore non computate. Si tratta di saldi attivi di cui i superiori non erano a conoscenza o di cui non dovevano essere a conoscenza. Se l’impiegato lascia la Confederazione, si tratta di capire se queste ore debbano essere pagate come lavoro aggiuntivo o lavoro straordinario. Spetta al collaboratore chiedere il riconoscimento del lavoro aggiuntivo o del lavoro straordinario entro sei mesi da quando lo ha prestato. Se non lo fa, non è più possibile far valere un riconoscimento a posteriori. I superiori sono tenuti a decidere immediatamente in merito alla domanda.

Capoverso 4

In linea di principio la compensazione del lavoro straordinario e del lavoro aggiuntivo deve essere effettuata sotto forma di tempo libero. L’indennità in contanti può essere versata solo in casi debitamente motivati. Se non è possibile giungere a una soluzione consensuale, i superiori hanno la facoltà di decidere unilateralmente il momento in cui compensare con il tempo libero il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario. In tal modo possono far fronte alle variazioni del carico di lavoro durante l’anno. Nelle loro decisioni devono comunque considerare gli interessi degli impiegati.

Capoversi 5 e 6

Definizione delle condizioni per il versamento dell’indennità in contanti. L’importo dell’indennità si basa sulle disposizioni della LL.

Capoverso 7

Dal 1° gennaio 2014 non è più possibile riportare, oltre alle 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro straordinario, anche 100 ore su un conto sabbatico. Per evitare un accumulo eccessivo di saldi attivi gli impiegati possono beneficiare soltanto di una delle due varianti.