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Commento su OPers 66:
Giorni festivi

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È concesso un congedo pagato per i giorni festivi usuali. I giorni festivi sono indicati al capoverso 2. Se i giorni festivi non sono considerati giorni festivi nel luogo di lavoro, gli impiegati possono lavorare in questi giorni e hanno diritto a un’indennità ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 O-OPers. Inoltre, il congedo pagato non utilizzato può essere riscosso successivamente in modo tale da evitare una disparità di trattamento degli impiegati sotto il profilo giuridico. Per poter usufruire di altri giorni festivi gli impiegati devono prendere vacanza o usare le ore di lavoro straordinario oppure recuperare anticipatamente o successivamente nel quadro dell’orario di lavoro flessibile la durata del lavoro convenuta. Se l’autorità competente nell’unità amministrativa è d’accordo e l’impiegato lo desidera, è possibile lavorare anche durante giorni festivi locali. Tuttavia, l’impiegato non ha diritto a un’indennità per giorni festivi (cfr. art. 12 cpv. 2 O-OPers).

Nei giorni festivi la durata giornaliera del lavoro convenuta è computata agli impiegati in base al loro tasso di occupazione. La durata settimanale del lavoro viene ridotta di conseguenza. Questa regolamentazione può comportare che gli impiegati occupati a tempo parziale con giorni di lavoro fissi debbano eventualmente recuperare il tempo di lavoro. Il saldo orario può ridursi dopo un giorno festivo che cade su un giorno di presenza, ma aumenta nuovamente in altri giorni festivi che cadono su un giorno feriale senza presenza. In questo modo il saldo orario di norma si riequilibra nel corso dell’anno. In singoli casi può verificarsi che permanga un piccolo saldo negativo, che può tuttavia essere considerato ragionevole. Il Tribunale amministrativo federale ha accolto la prassi illustrata e ha respinto una violazione del principio della parità di trattamento che era stata fatta valere1