Capoverso 1
Determinazione del diritto alle vacanze in funzione dell’età. Gli impiegati a tempo parziale hanno diritto allo stesso numero di giorni di vacanza in funzione della durata giornaliera del lavoro convenuta. Invece dei giorni di vacanza, gli impiegati remunerati con lo stipendio orario ricevono un’indennità in denaro (cfr. art. 19 cpv. 3 O-OPers). Se durante le vacanze sono inabili al lavoro per almeno tre giorni consecutivi e non riescono più a riposare, gli impiegati possono recuperare i giorni di vacanza. L’impiegato deve in linea di principio presentare un certificato medico soltanto se la durata della non idoneità a prendere vacanze è superiore a cinque giorni di vacanza (cfr. art. 61 cpv. 2bis O-OPers). Secondo la prassi vigente le vacanze e la malattia si escludono a vicenda: o la malattia impedisce il riposo oppure, se la malattia non impedisce il riposo, le vacanze prese dall’impiegato sono computate integralmente come tali. In linea di principio non è quindi possibile che le vacanze prese dall’impiegato parzialmente impedito al lavoro per malattia vengano computate solo parzialmente. L’unica eccezione è data se vengono presi solo singoli giorni di vacanza (meno di tre giorni), poiché in tal caso l’obiettivo principale non è il riposo. Infatti, questi giorni di vacanza sono addebitati all’impiegato in funzione della sua incapacità al lavoro. Se è prescritta una cura o un soggiorno di convalescenza, l’impiegato può presentare una domanda al datore di lavoro affinché i giorni di assenza prescritti non vengano dedotti dalle vacanze (art. 61 cpv. 4 O-OPers). Di regola in questi casi è possibile inserire nel sistema di rilevamento del tempo di lavoro del personale (PT) l’assenza al 100 per cento per malattia. L’impiegato può prendere le sue vacanze e computarle solo parzialmente se segue una terapia, a condizione che questa non duri l’intero periodo di vacanze, ma soltanto alcuni giorni. Anche in questi casi la durata della terapia deve essere dichiarata nel certificato medico.
Capoverso 2
In linea di principio il momento in cui le vacanze devono essere prese viene stabilito di comune accordo. In caso di disaccordo è il datore di lavoro a decidere quando le vacanze devono essere prese. A tal proposito deve prendere in considerazione i desideri degli impiegati, nella misura in cui le condizioni aziendali lo consentano (ad es. vacanze scolastiche nel caso di impiegati con figli in età scolastica). Qualora sia il datore di lavoro a stabilire il periodo delle vacanze, quest’ultimo deve essere annunciato per tempo all’impiegato. Secondo la prassi in vigore il termine minimo è di tre mesi prima dell’inizio delle vacanze.
Capoverso 3
I superiori hanno la responsabilità di consentire ai loro impiegati di riposare. Pertanto devono garantire ai loro collaboratori la possibilità di prendere le vacanze nell’anno civile in corso. La compensazione è vietata. Solo dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro le vacanze non utilizzate possono essere pagate (cfr. art. 38 O-OPers). Il termine di prescrizione delle vacanze è di cinque anni (art. 17a cpv. 3 LPers). Se il rapporto di lavoro si scioglie per decesso dell’impiegato, le vacanze non sono pagate (art. 38 cpv. 3 O-OPers).
Alla fine del rapporto di lavoro i giorni di vacanza fruiti in eccesso possono essere computati nell’ultimo stipendio o conteggiati successivamente1.
- 1 sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3049/2017 del 12 dicembre 2017