Questa disposizione contiene la base legale per la riduzione delle vacanze. Analogamente al CO, nel calcolo delle assenze vengono considerati solo i giorni di lavoro. Grazie a questo metodo di calcolo si evitano possibili equivoci riguardo al computo dei giorni non lavorativi, compresi i giorni festivi, in particolare nel caso delle assenze parziali. I giorni durante i quali l’impiegato per uno dei motivi di cui al capoverso 1 lettera a non ha lavorato secondo il suo tasso di occupazione stabilito contrattualmente sono conteggiati nei primi 66 giorni di assenza. Se ad esempio un impiegato dichiarato ammalato al 20 per cento lavora a tempo pieno per quattro giorni e il quinto giorno è assente tutto il giorno, gli viene conteggiato solo un giorno di assenza. Per i collaboratori che lavorano a tempo parziale il cui tempo di lavoro non è ripartito su tutta la settimana e la cui incapacità al lavoro è soltanto parziale, i giorni di assenza sono conteggiati proporzionalmente sulla base dell’intera settimana lavorativa. Altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento rispetto ai collaboratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale che lavorano cinque giorni la settimana. Se, ad esempio, un impiegato lavora al 40 per cento, in giorni prestabiliti della settimana ossia il mercoledì e il venerdì, e si ammala un mercoledì, gli vengono conteggiati 2,5 giorni di assenza.
Se, per motivi di salute, l’impiegato svolge un lavoro a titolo di prova in una funzione diversa da quella convenuta ma secondo il tasso di occupazione previsto contrattualmente, i giorni di vacanza non vengono ridotti.
I servizi obbligatori sono segnatamente il servizio militare, il servizio civile e il servizio di protezione civile. Nel caso del servizio militare, i servizi d’istruzione di cui all’articolo 41 capoverso 1 LM sono considerati servizi obbligatori (scuole, corsi, esercitazioni e rapporti). Gli altri impieghi nel quadro del servizio militare sono disciplinati diversamente. Nel caso del servizio d’appoggio (art. 67 LM) o di un servizio attivo (art. 76 LM), le truppe assumono compiti a favore della sicurezza e del benessere della Svizzera. L’espletamento di tali servizi non implica una riduzione delle vacanze. Lo stesso vale per il servizio civile o il servizio di protezione civile, purché esso, per sua natura, sia equiparabile a un servizio d’appoggio o a un servizio attivo.
A determinate condizioni è possibile ridurre i giorni di vacanza non presi anche nel caso di un aumento del tasso di occupazione. Tuttavia, la durata minima delle vacanze di cui al capoverso 1 deve essere garantita (cfr. art. 39 O-OPers).
Se l’impiegato prende vacanze quando è in malattia, i giorni in questione sono interamente computati nelle sue vacanze (fanno eccezione le vacanze per scopi terapeutici e i singoli giorni di vacanza il cui obiettivo principale non è il riposo). Tuttavia anche durante le ferie esiste un impedimento al lavoro. I giorni di vacanza presi sono pertanto considerati nel calcolo dei giorni di cui ai capoversi 1 e 2 e nella riduzione di cui al capoverso 3.
Per il calcolo dei primi 22 giorni di lavoro (giorni di attesa prima della riduzione delle vacanze) ai sensi dell’articolo 67a capoverso 1 lettera b OPers, i giorni non lavorativi e i giorni festivi non sono computati, nemmeno i giorni festivi che cadono in giorni lavorativi.
Nel caso degli impiegati remunerati con lo stipendio orario, il supplemento in contanti concesso in sostituzione alle vacanze (art. 19 cpv. 3 O-OPers) è ridotto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 67a OPers. Come base per il calcolo della riduzione del supplemento in contanti si applicano di norma gli impieghi prestati (analogamente all’art. 56b OPers). Per il resto si applicano le stesse basi di calcolo utilizzate per gli impiegati remunerati con lo stipendio mensile.