Determinazione della procedura per la concessione del congedo. L’articolo 40 O-OPers disciplina i motivi di un congedo e la sua durata. Se ha la facoltà di decidere in modo discrezionale in merito alla concessione del congedo, l’autorità competente può considerare anche le prestazioni e il comportamento dell’impiegato.
Durante il congedo il rapporto di lavoro viene mantenuto, ma vengono sospesi gli obblighi principali del contratto di lavoro. L’impiegato è pertanto esonerato dall’obbligo della prestazione lavorativa. Nel caso del congedo non pagato il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versare lo stipendio e dall’obbligo di assicurazione (AVS, AI ecc.). Per contro il dovere di fedeltà dell’impiegato e l’obbligo di assistenza del datore di lavoro persistono anche in caso di congedo non pagato.