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Commento su OPers 69:
Apparecchi di lavoro, materiale

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Si parte dal presupposto che il datore di lavoro metta a disposizione gli apparecchi di lavoro e il materiale. Nell’interesse del datore di lavoro, l’impiegato può, d’accordo con il datore di lavoro e in via eccezionale, utilizzare apparecchi di lavoro e materiale propri. Le autorità competenti decidono l’entità di un’eventuale indennità.

Nel capoverso 3 si precisa che il datore di lavoro deve mettere a disposizione anche degli impiegati che lavorano in luoghi diversi dai suoi locali l’infrastruttura tecnica necessaria e il materiale indispensabile per l’esecuzione dei compiti. La dotazione tecnica di base comprende un laptop, se questo viene utilizzato per svolgere il lavoro. A seconda delle esigenze, il datore di lavoro può autorizzare la fornitura di altri componenti hardware (ad es. schermi, supporti di archiviazione dei dati, tastiere, mouse e cuffie). I dispositivi devono soddisfare i requisiti di sicurezza informatica dell’Amministrazione federale. La presente disposizione riguarda soltanto l’attrezzatura fornita agli impiegati comprendente l’infrastruttura tecnica e il materiale di consumo. In linea di principio, il datore di lavoro non è invece tenuto a mettere a disposizione degli impiegati che non lavorano nei suoi locali i mobili per l’ufficio. Gli impiegati hanno diritto ai mobili o a un relativo rimborso soltanto se il datore di lavoro non mette più a loro disposizione un posto di lavoro nei suoi locali. In siffatti casi si applica l’articolo 51c O-OPers, che disciplina il rimborso di spese relative al lavoro mobile. L’importo forfettario menzionato in questo articolo include la compensazione delle spese per la mobilia. Inoltre, si prevede di offrire agli impiegati la possibilità di acquistare mobili per l’ufficio usati o a prezzo ridotto.