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Commento su OPers 70:
Indumenti da lavoro

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I dipartimenti emanano le prescrizioni di dettaglio concernenti la fornitura e l’uso degli indumenti da lavoro secondo le loro esigenze specifiche.

Al capoverso 1 sono elencati esempi di indumenti da lavoro. In questi casi il costo degli indumenti è a carico del datore di lavoro. Si tratta prevalentemente dei costi per le uniformi e gli indumenti di protezione che gli impiegati sono tenuti a portare. Questi indumenti da lavoro sono forniti gratuitamente o, se le circostanze lo esigono, può essere versata un’indennità.

Gli indumenti di lavoro vanno distinti dal normale abbigliamento da lavoro, che non rientra in questa disposizione. La dottrina e la prassi concordano sulle disposizioni del CO applicabili in via sussidiaria (art. 327 CO) Per «normale abbigliamento da lavoro» si intende l’abbigliamento comunemente indossato sul posto del lavoro che non è a carico del datore di lavoro. Per determinate funzioni o in determinate occasioni, ad esempio, può essere previsto un codice di abbigliamento (ad es. giacca e cravatta). Finché tale richiesta rientra nei limiti, la partecipazione del datore di lavoro non è prevista. Un’eccezione sarebbe data dal caso in cui nel contratto fosse stata concordata un’indennità. Se il datore di lavoro versa un’indennità per il normale abbigliamento da lavoro, tale indennità deve essere dichiarata come componente salariale ai fini fiscali al punto 1 del certificato di salario. Poiché non si tratta di indumenti da lavoro, non è possibile far valere alcuna detrazione nella dichiarazione d’imposta: Berufskleidung – TaxInfo – Kanton Bern».