I veicoli di servizio, che ai sensi di questa disposizione valgono come equipaggiamento di lavoro, possono essere assegnati soltanto a categorie professionali le cui funzioni presuppongono un’elevata mobilità e laddove l’attribuzione del veicolo semplifichi notevolmente l’adempimento degli obblighi professionali.
Il Consiglio federale è competente per la decisione di assegnazione per le categorie di personale esposte all’articolo 2 capoverso 1. L’assegnazione per le altre categorie di personale può avvenire soltanto d’intesa con il DFF, affinché sia possibile coordinare soprattutto questioni inerenti ai diritti, all’acquisto, alla gestione, all’utilizzo, alla responsabilità in caso di danno, ai costi di manutenzione ecc.