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Commento su OPers 73:
Premi di fedeltà

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Capoverso 1

Il capoverso 1 costituisce la base legale per l’attribuzione di un premio di fedeltà, il quale viene versato per la prima volta dopo dieci anni e, in seguito, ogni cinque anni. Gli impiegati che hanno superato il 45° anno d’impiego presso la Confederazione non ricevono più alcun premio di fedeltà.

Capoverso 2

Il capoverso 2 determina l’entità del premio di fedeltà. Il premio di fedeltà è esigibile il giorno del compimento degli anni d’impiego necessari (cfr. art. 52 cpv. 1 O-OPers). Un versamento pro rata ad esempio in caso di fine del rapporto di lavoro o di pensionamento prima del raggiungimento del numero di anni d’impiego necessari secondo il capoverso 1 non è possibile. Esiste per contro il diritto al versamento di saldi attivi non ancora utilizzati al momento della fine del rapporto di lavoro, del pensionamento o del decesso, purché questi non siano già decaduti (i saldi attivi decadono dopo cinque anni dal momento in cui nasce il diritto agli stessi).

Se il premio di fedeltà è corrisposto in contanti, il suo importo dipende dalle componenti dello stipendio assicurabile ai sensi dell’allegato 2 OPers, percepite dall’impiegato il giorno dell’esigibilità. Determinante per il calcolo dell’importo in contanti del premio di fedeltà è quindi il salario assicurabile al momento dell’esigibilità del premio. Se il premio di fedeltà è esigibile durante un periodo in cui l’impiegato, a seguito di una malattia di lunga durata, è soggetto a una riduzione dello stipendio nel secondo anno di malattia (art. 56 cpv. 2 OPers), tale riduzione o sospensione dello stipendio incide direttamente sul calcolo dell’importo in contanti.

Se i giorni di congedo non presi vengono pagati alla cessazione del rapporto di lavoro, l’importo da versare è determinato in base allo stipendio percepito al momento dell’esigibilità del premio di fedeltà. In caso contrario si verificherebbe una disparità di trattamento rispetto agli impiegati che fruiscono del premio di fedeltà già al momento della sua esigibilità.

Se, a titolo eccezionale, il premio di fedeltà è accordato sotto forma di congedo pagato, l’impiegato ha diritto al numero di giorni di cui beneficia conformemente all’anzianità di servizio anche in caso di una malattia di lunga durata. Manca infatti una base legale che, in caso di malattia, consenta di ridurre il premio di fedeltà concesso sotto forma di giorni di congedo. Secondo il capoverso 4, il premio di fedeltà, indipendentemente dalla forma in cui è accordato, può essere rifiutato in tutto o in parte unicamente se la prestazione o il comportamento sono soltanto parzialmente soddisfacenti.

I premi di fedeltà corrisposti in contanti o accordati sotto forma di congedo pagato rappresentano per cinque anni dalla loro esigibilità una pretesa del dipendente nei confronti del datore di lavoro (art. 52 cpv. 2 O-OPers). Questo genere di premio è il riconoscimento per la fedeltà del dipendente nei confronti dell’azienda. Se le condizioni per l’ottenimento del premio sono adempiute, ossia un determinato numero di anni di servizio prestati senza interruzioni e nessuna riduzione a causa di prestazioni o comportamento soltanto in parte soddisfacenti1, il diritto al premio di fedeltà è dato. La modalità convenuta per corrispondere il premio, denaro o congedo, non influisce sul diritto in quanto tale. Nel caso in cui i giorni di congedo autorizzati non sono presi entro cinque anni (ad es. a causa di una malattia di lunga durata, di uscita, pensionamento o decesso), il diritto al premio di fedeltà sussiste per tutto il periodo di cinque anni e i giorni di congedo non presi devono essere pagati.  

Capoverso 3

La disposizione prevede il versamento del premio di fedeltà principalmente in contanti allo scopo di ridurre e bloccare l’accumulo di saldi attivi e vacanze degli impiegati della Confederazione. La riscossione del premio di fedeltà sotto forma di congedo pagato è prevista unicamente come eccezione. Le unità amministrative dispongono di un margine di apprezzamento in merito alla decisione di autorizzare o meno una domanda di congedo pagato. Pertanto spetta alle unità amministrative sviluppare criteri al riguardo. Il versamento in contanti deve tuttavia costituire la regola, mentre il congedo deve essere l’eccezione. Qualora il congedo pagato sia concesso, il premio di fedeltà può essere percepito per intero o per metà sotto forma di congedo.

Capoverso 4

Al capoverso 4 è prevista la possibilità di rifiutare il premio di fedeltà se le prestazioni o il comportamento dell’impiegato non sono soddisfacenti (livello di valutazione 1). Questa decisione si basa sulla valutazione del personale conformemente agli articoli 15 e seguenti OPers.

Capoverso 5

Questa disposizione viene estesa per quanto concerne la definizione del tempo d’impiego computabile. Oltre agli anni di servizio prestati nelle unità amministrative secondo l’articolo 1, sono considerati anni d’impiego ai sensi dell’OPers anche gli anni di servizio prestati presso il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti. Questa estensione è motivata essenzialmente dal fatto che i Tribunali soggiacciono all’OPers per quanto non possano derogarvi in virtù di un’autorizzazione prevista da leggi speciali (art. 3 cpv. 3 e art. 37 cpv. 2 LPers). Oltre a questo riferimento di diritto del personale occorre osservare che il personale dei Tribunali (esclusi i giudici federali) è affiliato alla cassa di previdenza della Confederazione (art. 32d LPers). In questo senso, esso possiede il medesimo statuto, ad esempio, del Controllo federale delle finanze (CDF), che viene definito «unità amministrativa senza personalità giuridica autonoma sul piano organizzativo» e che soggiace senza riserve all’OPers. Questa doppia correlazione giustifica anche il computo reciproco degli anni d’impiego prestati presso i Tribunali o l’Amministrazione federale in senso stretto per il calcolo dei premi di fedeltà. Al contrario delle unità amministrative decentralizzate, che il legislatore ha esplicitamente scorporato dall’Amministrazione federale centrale, le leggi concernenti l’organizzazione dei Tribunali auspicavano solo dal punto di vista del diritto statale una separazione chiara e severa tra amministrazione (esecutivo), potere legislativo e potere giudiziario, ma mai sotto il profilo del diritto del personale o del diritto previdenziale. Per tale motivo il computo reciproco si applica anche agli anni d’impiego necessari per il calcolo della partecipazione finanziaria del datore di lavoro alla rendita transitoria (art. 88f cpv. 5).

Nella disposizione esistente viene aggiunta una precisazione secondo cui i periodi di pratica svolti in un’unità amministrativa nel quadro del periodo di tirocinio (cfr. anche art. 88f e 105a cpv. 1) non sono considerati anni d’impiego. L’impiego in qualità di praticante universitario o praticante PONTE viene invece preso in considerazione nel calcolo degli anni d’impiego, poiché in questo caso si tratta di un regolare contratto di lavoro di diritto pubblico.