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Commento su OPers 75b:
Diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

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Lettera a

Nella determinazione del diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia si tiene conto dell’attività lucrativa svolta dal partner dell’impiegato che partecipa a una comunione di vita. Per comunione di vita si intende la convivenza duratura allo stesso domicilio. Se il partner non svolge un’attività lucrativa né segue una formazione, ci si aspetta che possa badare al figlio della persona impiegata. In questo modo si tiene conto delle moderne forme di convivenza (ad es. famiglie allargate). Per formazione si intende la formazione di base come pure la formazione superiore basata su di essa. I dettagli in merito sono definiti nella direttiva della Conferenza delle risorse umane concernente il sostegno finanziario per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

Lettera b

Il versamento di un’indennità presuppone, oltre alla custodia del figlio, l’esistenza di un rapporto di filiazione ai sensi dell’articolo 252 CC, ovvero che si tratti di un figlio di sangue, di un figliastro o di un affiliato.

Lettera c

A causa dell’offerta diversificata della custodia da parte di terzi, non vengono presi in considerazione soltanto gli asili nido e i genitori diurni, bensì tutte le forme di custodia da parte di terzi simili a quelle prescolastiche. Sono quindi riconosciute le strutture d’accoglienza che per cinque giorni a settimana lavorativa offrono una custodia pedagogica a tempo pieno o parziale di bambini in età prescolastica. Questa disposizione si allinea all’ordinanza del Cantone di Berna sui programmi di sostegno all’infanzia, alla gioventù e alla famiglia (Ordonnance sur les programmes de soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille). Le strutture devono inoltre proporre prestazioni di custodia professionali comprensive dei pasti, in orari d’apertura prestabiliti, e prevedere un’iscrizione vincolante. In genere si tratta di strutture di custodia per l’infanzia e asili nido diurni, strutture prescolastiche oppure doposcuola per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.

Per i gruppi di gioco e le prestazioni di custodia organizzate a breve termine (in caso di emergenza) non è concesso il sostegno finanziario. Per le prestazioni di custodia a cui si fa ricorso durante le vacanze (ad es. colonie diurne) è concesso un sostegno finanziario se il bambino non può frequentare la struttura d’accoglienza usuale a causa delle ferie aziendali.

Lettera d

La lettera d determina l’importo massimo del reddito lordo che dà diritto a un’indennità per la custodia di bambini complementare alla famiglia.