Capoverso 1
L’indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPers è dovuta unicamente nel caso in cui il rapporto di lavoro è disdetto senza colpa dell’impiegato. Questa indennità è versata all’impiegato quale segno di apprezzamento per la sua fedeltà nei confronti dell’azienda, come aiuto transitorio se egli ha esercitato una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente oppure se ha già raggiunto un’età che gli impedisce di trovare un nuovo impiego sul mercato del lavoro. Essa non ha né carattere penale né carattere preventivo, ma va intesa unicamente come stipendio lordo al quale occorre aggiungere in misura proporzionale i supplementi versati regolarmente e sul quale sono dovuti i contributi alle assicurazioni sociali. In questo caso i contributi alle casse pensioni non sono da considerare contributi alle assicurazioni sociali. L’art. 88a OPers e l’allegato 2 OPersstabiliscono su quali componenti dello stipendio vengono corrisposti tali contributi. Di conseguenza, sulle indennità di partenza non vengono dedotti i contributi alle casse pensioni e non è ammessa alcuna assicurazione previdenziale facoltativa. In determinate circostanze un’indennità di partenza può essere dovuta in aggiunta a un’indennità di cui all’articolo 34b capoverso 1 lettera a LPers. Quest’ultima, infatti, non ha carattere di stipendio, ma costituisce una sanzione nei confronti del datore di lavoro, ovvero una compensazione per una disdetta che presenta un vizio di forma e che pertanto deve avere un effetto dissuasivo1.
Il capoverso 1 lettera a prevede segnatamente un’indennità per le cosiddette professioni di monopolio (ad es. membri del Corpo delle guardie di confine, specialisti doganali e membri del corpo degli istruttori) o per funzioni altamente specializzate (ad es. piloti collaudatori e piloti di officina nonché membri della squadra di vigilanza). Per concedere alle unità amministrative competenti la necessaria flessibilità non è stato elaborato alcun elenco esaustivo.
Il capoverso 1 lettera d garantisce che le indennità di partenza di cui all’articolo 78 siano versate sia nel singolo caso che nell’ambito del piano sociale. Hanno diritto a un’indennità di partenza gli impiegati che hanno più di 40 anni o che hanno lavorato per almeno dieci anni presso un’unità amministrativa secondo l’articolo 1 OPers. Il rapporto di lavoro può essere sciolto unilateralmente dal datore di lavoro o di comune intesa.
Capoverso 2
Il capoverso 2 contiene un elenco esaustivo delle altre categorie di impiegati cui può essere versata un’indennità di partenza.
Il capoverso 2bis è stato introdotto per dare seguito a una richiesta della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N). Il 28 novembre 2008 quest’ultima aveva chiesto al Consiglio federale di disciplinare la situazione circa il versamento dell’indennità di partenza in caso di cessazione di comune accordo del rapporto di lavoro. Sono possibili un accordo scritto per la risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa o un accordo per la risoluzione del rapporto di lavoro mediante disdetta (art. 34 cpv. 1 LPers).
Capoverso 3
Il capoverso 3 sancisce il principio secondo cui non è versata alcuna indennità agli impiegati il cui rapporto di lavoro è risolto per colpa o di comune intesa oppure a quelli che continuano a lavorare presso un datore di lavoro della Confederazione giusta l’articolo 3 LPers. Tra questi rientrano anche gli impiegati per i quali è decorso il periodo di due anni di cui all’articolo 31a capoverso 1 OPers. Il rapporto di lavoro di questi impiegati è di regola disdetto per inattitudine. Nella maggior parte dei casi, una volta decorso il periodo previsto, a tali impiegati è assegnata una rendita AI. Di conseguenza, le perdite finanziarie che questi impiegati subiscono a causa della cessazione del rapporto di lavoro sono in gran parte compensate da PUBLICA o dall’AI. Non è quindi opportuno versare anche un’indennità di partenza.
Non hanno diritto a un’indennità di partenza nemmeno gli impiegati il cui rapporto di lavoro è sciolto di comune intesa ai sensi dell’articolo 106 OPers. Questi impiegati ricevono già prestazioni pari a uno stipendio annuo al massimo (art. 106a cpv. 2 OPers). Per questa ragione non è opportuno versare loro ulteriori prestazioni finanziarie sotto forma di un’indennità di partenza.
L’indennità di partenza è finalizzata ad attenuare le conseguenze finanziarie negative della fine del rapporto di lavoro di impiegati che hanno numerosi anni di servizio, che hanno una certa età o che sono attivi in professioni di monopolio. Gli impiegati che secondo l’articolo 105b OPers sono pensionati anticipatamente con la partecipazione finanziaria del datore di lavoro ricevono una rendita più alta alla fine del rapporto di lavoro. In questo modo il datore di lavoro ha già compensato la perdita finanziaria subita dall’impiegato a seguito della fine del rapporto di lavoro. Non è quindi opportuno versare anche un’indennità di partenza.
Capoverso 4ter
Il DFF deve verificare annualmente i casi in cui si applica l’obbligo di restituzione disciplinato all’articolo 78 capoverso 4 OPers e comunicarli alle unità amministrative che hanno diritto al rimborso. Ci si limita all’esame dei nuovi contratti stipulati con le unità amministrative di cui all’articolo 1 capoverso 1 OPers poiché soltanto tali contratti sono registrati nel sistema informatico di gestione del personale dell’Amministrazione federale e possono pertanto essere verificati.
Capoverso 5
Questa regolamentazione intende impedire che gli impiegati la cui indennità di partenza è versata a rate siano avvantaggiati fiscalmente in modo sproporzionato rispetto agli impiegati che ricevono un’indennità di partenza unica. In passato era possibile ripartire il versamento a rate su più anni, affinché l’imposizione progressiva dell’indennità di partenza avesse un’incidenza minore. Con la presente regolamentazione i versamenti a rate possono essere ripartiti, dal punto di vista della legislazione fiscale, al massimo su due anni. (Esempio: versamento della prima rata nel mese di luglio del 2015, della 12° e ultima rata nel mese di giugno del 2016. Le prime sei rate figurano nell’anno fiscale 2015, le altre nell’anno fiscale 2016).