Capoversi 1 e 2
Le persone che ricevono (a rate) o hanno ricevuto (sotto forma di pagamento unico) un’indennità di partenza di cui all’articolo 78 devono restituirla pro rata temporis se durante il periodo coperto viene percepito un reddito da attività lavorativa indipendente o dipendente. Questo riguarda, ad esempio, gli ex impiegati che iniziano un nuovo mandato o un nuovo rapporto di lavoro. Le persone interessate sono tenute a notificare tale cambiamento al loro datore di lavoro precedente. Bisogna provvedere affinché gli impiegati che lasciano l’Amministrazione federale siano informati in modo adeguato di tale obbligo di comunicazione (ad es. nell’accordo di risoluzione del rapporto di lavoro o in occasione del colloquio di uscita).
Capoverso 3
Deve essere restituita soltanto la parte di indennità corrispondente alla durata della sovrapposizione tra il periodo dell’indennizzo e quello del nuovo rapporto di lavoro o mandato. La parte di indennità relativa al periodo che precede l’inizio del nuovo contratto non deve essere restituita. Inoltre gli impiegati devono restituire soltanto la parte di indennità corrispondente al nuovo reddito. In tal modo si rispetta maggiormente il vero obiettivo dell’indennità di partenza, ossia preservare per un determinato periodo di tempo il tenore di vita degli impiegati.
Esempio 1
A. è impiegato presso l’UFPER con un tasso di occupazione del 100 per cento e il suo rapporto di lavoro è stato sciolto al 31 dicembre 2021. Riceve un’indennità di partenza corrispondente a otto stipendi mensili pari a 10 000 franchi ciascuno. Il 1° luglio 2022 A. inizia un nuovo rapporto di lavoro presso le FFS con un tasso di occupazione del 100 per cento. Il nuovo stipendio mensile ammonta a 12 000 franchi.
La durata della sovrapposizione di cui all’articolo 78 capoverso 4 OPers è di due mesi (dall’1.7.2022 al 31.8.2022). A. deve quindi restituire un’indennità di partenza corrispondente a due mesi pari a 10 000 franchi ciascuno, ossia 20 000 franchi.
Esempio 2
A. è impiegato presso l’UFPER con un tasso di occupazione del 100 per cento e il suo rapporto di lavoro è stato sciolto al 31 dicembre 2021. Riceve un’indennità di partenza corrispondente a otto stipendi mensili pari a 10 000 franchi ciascuno. Il 1° luglio 2022 A. inizia un nuovo rapporto di lavoro presso le FFS con un tasso di occupazione del 70 per cento. Il nuovo stipendio mensile ammonta a 6 000 franchi.
La durata della sovrapposizione di cui all’articolo 78 capoverso 4 OPers è di due mesi (dall’1.7.2022 al 31.8.2022). Poiché la differenza tra l’indennità di partenza e lo stipendio è di 4000 franchi al mese, A. deve restituire 6000 franchi al mese. Per questi due mesi, dunque, l’importo da restituire è di 12 000 franchi.