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Commento su OPers 79:

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Il calcolo dell’ammontare dell’indennità di partenza è disciplinato negli allegati 2 e 3: l’allegato 2 riguarda l’ammontare dello stipendio mensile (art. 79 cpv. 5 OPers) e l’allegato 3 il numero di stipendi mensili. L’indennità è calcolata analogamente a quella prevista nel piano sociale. L’indennità per l’orario di lavoro basato sulla fiducia non vi è contenuta. 

Per quanto riguarda l’allegato 3 capoverso 3 bisogna prendere in considerazione la situazione professionale (idoneità al collocamento di persone attive in professioni di monopolio o che rivestono una funzione altamente specializzata) e quella personale (rapporti familiari, figli in formazione ecc.) secondo l’articolo 79 capoverso 4 OPers.

Le indennità di partenza per gli impiegati che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio federale devono essere approvate da quest’ultimo.

L’ammontare dell’indennità di partenza non può superare il costo complessivo delle prestazioni offerte dal datore di lavoro (art. 79 cpv. 6). La condizione per l’applicazione di questa disposizione è la presentazione da parte del datore di lavoro di un’offerta concreta e vincolante relativa alla partecipazione ai costi di un pensionamento anticipato parziale o integrale (art. 105a e 105b OPers). La regolamentazione è stata introdotta per impedire che gli impiegati rifiutino il pensionamento anticipato soltanto perché, in caso di disdetta, l’importo dell’indennità di partenza sarebbe più alto.