Il 22 giugno 2011 il Consiglio federale ha emanato le direttive per l’impiego e l’integrazione di persone disabili nell’Amministrazione federale. Secondo le direttive del Consiglio federale, ogni dipartimento designa un delegato all’integrazione delle persone disabili. I delegati all’integrazione dei dipartimenti scambiano regolarmente informazioni nel gruppo specializzato dei delegati all’integrazione. La Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale (CSPers) è il centro di competenza operativo dell’Amministrazione federale. Offre consulenza e assistenza alle unità amministrative a livello di attuazione.
Contestualmente alle citate direttive, il 22 giugno 2011 il Consiglio federale ha stabilito per la prima volta valori di riferimento / fasce di valori strategici che fungono da indicatori per la gestione del personale durante il periodo di legislatura. Il valore di riferimento si riferisce alla quota di persone disabili per la cui integrazione o reintegrazione professionale, su richiesta delle unità amministrative, vengono cedute risorse dal credito per categorie speciali di personale. Queste risorse possono essere assegnate sotto forma di premi e di forfait assistenziali per l’ulteriore occupazione, la formazione / i praticantati, la reintegrazione professionale nel quadro del Case Management CSPers o per tentativi di dell’attività lavorativa di esterni.
La relativa base è costituita dalle Istruzioni del 31 gennaio 2013 concernenti l’assegnazione di risorse per l’integrazione professionale provenienti dal credito A2101.0148 (categorie speciali di personale). Le risorse per l’integrazione professionale (premi e forfait assistenziali) servono, da un lato, a creare incentivi per la reintegrazione di collaboratori malati o infortunati. D’altro lato, questi mezzi hanno lo scopo di incentivare l’integrazione dei disabili, in particolare la formazione, l’assunzione e il mantenimento dei rapporti di lavoro nonché l’attuazione di tentativi di ripresa dell’attività lavorativa.
Possono essere assegnate risorse per l’integrazione professionale di disabili se è versata una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare, se sussiste il diritto ai mezzi ausiliari dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e/o a un assegno per grandi invalidi, o se la disabilità ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), pur non avendo determinato il versamento di una delle prestazioni citate, è stata confermata da un medico di fiducia. Inoltre, se per l’unità amministrativa interessata la reintegrazione professionale nell’ambito del CM CSPers comporta un bisogno di assistenza accresciuto, essa riceve sostegno anche senza che siano adempiute le suddette condizioni.