Capoverso 1
È possibile che gli impiegati che hanno stipulato privatamente assicurazioni sulla vita, assicurazioni invalidità o altre assicurazioni complementari debbano attendersi perdite di prestazioni in virtù di clausole d’esclusione previste nel contratto di assicurazione (ad es. in caso di impiego in zone di guerra o in zone a rischio, di utilizzo di agenti chimici o di coinvolgimento dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 1in scontri armati). Dato che le situazioni citate sono legate all’esercizio dell’attività professionale, eventuali conseguenze finanziarie negative dovute a tali situazioni non dovrebbero essere addossate agli impiegati. Per questo motivo gli impiegati interessati sono indennizzati per le perdite di prestazioni subite, a condizione che il contratto di assicurazione privato contenga una pertinente clausola di esclusione e il rifiuto o la riduzione della prestazione da parte dell’assicurazione sia riconducibile a un danno subito a causa dell’attività di servizio. Poiché, in linea di massima, l’importo dell’aliquota percentuale e la franchigia sono versati dall’assicurato, l’assunzione di queste spese da parte del datore di lavoro in virtù dell’articolo 80 capoverso 1 OPers non è dunque possibile. L’AFF decide se l’indennizzo è accordato mediante il credito per i rischi non assicurati. In caso contrario gli impiegati sono indennizzati direttamente dal datore di lavoro.
Capoverso 2
Di regola, prima di decidere in merito a un risarcimento è necessario chiarire complesse questioni attuariali. Come menzionato più sopra, spetta all’AFF decidere se il versamento può avvenire mediante il credito per i rischi non assicurati. È quindi opportuno che prima della decisione venga consultata l’AFF se la pretesa di risarcimento danni supera l’importo di 5000 franchi.
- 1 UDSC