Prestazioni del datore di lavoro in caso di trasferimento e impieghi all’estero
La regolamentazione di cui agli articoli 81 e seguenti parte dal principio secondo cui in caso di impieghi all’estero di durata limata agli impiegati dovrebbe essere versata un’indennità per le spese e per inconvenienti connessi a questo lavoro, indipendentemente dal fatto che si tratti di personale del DFAE (personale dei servizi di carriera: personale del servizio diplomatico, consolare o di segreteria) o di altri Uffici dell’Amministrazione federale.
Secondo l’articolo 114 capoverso 1 OPers, i dettagli in merito a queste disposizioni sono disciplinati nell’ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002 concernente l’ordinanza sul personale federale (RS 172.220.111.343.3).