I dettagli riguardanti questa disposizione sono disciplinati nell’ordinanza del DFAE dell’8 marzo 2002 sulle prestazioni accordate agli impiegati dell’Amministrazione federale in vista della loro assunzione da parte di organizzazioni internazionali (RS 172.220.111.310.1).
Capoverso 1
La durata degli impieghi dei collaboratori della Confederazione presso organizzazioni internazionali è aumentata via via nel corso degli anni. Per garantire a tutte le parti una migliore sicurezza della pianificazione, si è stabilita una durata massima del congedo di dieci anni. In questo modo è possibile evitare proroghe artificiose dello stesso.
Capoverso 3
Dall’esperienza è emerso che è difficile reintegrare, al termine dell’impegno internazionale, nella loro funzione attuale o in un’altra funzione ragionevolmente esigibile, gli impiegati in congedo nominati dal Consiglio federale in funzioni superiori. La disposizione in esame tiene conto di questa circostanza e soddisfa nel contempo la richiesta della Delegazione delle finanze delle Camere federali di trovare una soluzione a questo problema. Per il calcolo dell’indennità di partenza è applicabile l’articolo 79 capoverso 1 OPers.