Utilizziamo lo strumento di analisi Matomo per ottimizzare il nostro sito web in base alle vostre esigenze. Il vostro comportamento sul sito web viene registrato in forma anonima. Nessun dato personale viene trasmesso o memorizzato. Se non siete d'accordo, potete impedire la raccolta dei dati da parte di Matomo e continuare a utilizzare questo sito web senza restrizioni. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nella nostra pagina legale.

Commento su OPers 88c:
Partecipazione al riscatto

Aprire l’articolo OPers 88c

Ai sensi dell’articolo 4 LPers, le disposizioni d’esecuzione sono concepite in modo da contribuire alla competitività del datore di lavoro sul mercato del lavoro. Questo era, fino al 30 giugno 2008, il senso dell’articolo 21 del piano di base (RU 2001 2327), secondo cui la Confederazione poteva decidere una partecipazione alla somma di riscatto. La formulazione dell’articolo 88c stabilisce in questo senso le condizioni per la partecipazione al riscatto da parte della Confederazione. Non si tratta di un nuovo diritto, bensì di un trasferimento della facoltà del datore di lavoro, disciplinata finora nel diritto in materia di previdenza, nell’OPers. Tuttavia, dal 1° luglio 2008 è previsto un inasprimento: la partecipazione al riscatto viene addebitata al credito per il personale del servizio interessato. Dalla sua entrata in vigore, la disposizione non è ancora stata applicata dalla Cassa di previdenza della Confederazione. Evidentemente gli impiegati neoassunti sono di regola in grado di apportare una prestazione di libero passaggio che rispetto alla loro funzione e alle loro qualifiche garantisce una previdenza adeguata.