Le disposizioni contenute fino al 30 giugno 2008 nel regolamento di previdenza (art. 16 piano di base; RU 2001 2327) sono state trasposte nell’OPers. Spetta al datore di lavoro definire le condizioni quadro del congedo dal punto di vista del diritto del lavoro e del diritto della previdenza. Particolare attenzione deve essere prestata alla distinzione tra congedi parzialmente pagati e congedi non pagati. Per questo motivo la regolamentazione del congedo è stata ripresa nell’articolo 88d OPers e precisata nell’articolo 40 capoverso 5 O-OPers.
Capoverso 1
Il capoverso 1 prevede come finora che in caso di brevi congedi non pagati o parzialmente pagati la copertura assicurativa rimanga immutata per almeno due mesi.
Capoverso 2
In caso di congedi di più lunga durata, il capoverso 2 esige esplicitamente che venga convenuto con l’impiegato se e come continuare il rapporto di previdenza (art. 40 cpv. 5 O-OPers).
Capoverso 3
Quale oggetto dell’accordo il capoverso 3 indica il mantenimento integrale del rapporto di previdenza o la sua limitazione all’assicurazione contro i rischi. Per mantenere invariata la copertura assicurativa dal terzo mese di congedo, la persona assicurata deve assumere l’intero obbligo contributivo (contributi del datore di lavoro e del lavoratore, compreso il premio di rischio).
Capoverso 4
Il capoverso 4 disciplina la modalità d’incasso. È possibile che, per via dei contributi supplementari, il primo stipendio mensile versato sia nettamente più basso. Può pertanto essere utile mantenere, durante il congedo, soltanto l’assicurazione contro i rischi ed effettuare, al termine del congedo, il riscatto secondo le disposizioni del diritto della previdenza (art. 32 e 32a RPIC).