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Commento su OPers 88dbis:
Continuazione della previdenza in seguito alla riduzione dello stipendio

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La presente disposizione è connessa con l’articolo 33a LPP. Essa prevede che gli impiegati che hanno compiuto il 58° anno d’età possano ridurre il loro tasso di occupazione o assumere un posto assegnato a una classe di stipendio inferiore senza perdere la copertura assicurativa precedente. Devono però assumere sia i propri contributi sia quelli del datore di lavoro, compreso il premio di rischio, sulla quota del guadagno finora assicurato corrispondente alla riduzione dello stipendio.

La disposizione serve a creare i necessari incentivi per prolungare la permanenza nel mondo del lavoro dei collaboratori anziani.